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Sentenza

Sentenza del 26/02/2020 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Asti

Diniego della definizione di lite pendente e diniego di annullamento in autotutela - Lite pendente - Diniego di annullamento in autotutela

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego della richiesta di definizione della lite pendente sostenendo che sussistesse una lite relativa ad atti impositivi che poteva essere definita. In realtà, il procedimento pendente riguardava un'impugnazione avverso il diniego di annullamento in autotutela, e non un atto impositivo. Gli avvisi bonari e le cartelle di pagamento derivavano dal mancato pagamento di somme dichiarate dovute dalla stessa società; sanzioni e interessi erano conseguenze del mancato pagamento e gli atti risultavano definitivi dopo la scadenza dei termini di impugnazione. Pertanto la mera richiesta di revoca o di definizione non può rendere nuovamente pendente una controversia definitivamente estinta.

La decisione

Il diniego dell'Ufficio è stato confermato: la richiesta di definizione della lite pendente è infondata perché non pendeva una controversia relativa ad un atto impositivo definibile, ma un'impugnazione del diniego di annullamento in autotutela, atto non assimilabile a un atto impositivo e non definibile. Gli avvisi e le cartelle erano atti definitivi e non riapribili con una semplice istanza all'Amministrazione. La domanda del ricorrente è stata rigettata.

Norme richiamate

  • annullamento in autotutela (principio di diritto amministrativo)

    L'annullamento in autotutela è un potere dell'Amministrazione diverso dagli atti impositivi; il diniego di annullamento in autotutela non è equiparabile a un atto impugnabile definibile nella procedura di definizione della lite pendente

  • atti impositivi e termini di impugnazione (diritto tributario/ordinario)

    Se gli avvisi e le cartelle sono divenuti definitivi per decorso dei termini di impugnazione, le relative pretese (inclusi sanzioni e interessi conseguenti al mancato pagamento) non possono essere riesumate mediante una richiesta di definizione della lite; non è possibile trasformare in pendente una controversia già estinta

Massime di principio

  • La richiesta di definizione della lite pendente è ammissibile solo quando effettivamente pende una controversia su atti impugnabili e definibili; un ricorso avverso il diniego di annullamento in autotutela non costituisce un atto impositivo definibile
  • Gli atti (avvisi, cartelle) divenuti definitivi per decorso dei termini non possono essere rinnovati in vita tramite istanze di autotutela presentate dopo la scadenza dei termini di impugnazione
  • Le sanzioni e gli interessi collegati al mancato pagamento sono conseguenze esecutive e non trasformano il diniego amministrativo in un atto impugnabile ai fini della definizione della lite
  • Non è consentito usare la procedura di definizione della lite pendente come strumento per revivificare controversie definitivamente estinte; ciò eviterebbe la pendency sine die delle controversie
  • Il rigetto di un'istanza di definizione o di autotutela può fondarsi su una valutazione di carattere logico-giuridico sulla natura dell'atto e sulla sua impugnabilità, oltre che sui fatti

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