Sentenza del 26/02/2020 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Asti
Contratto di leasing - Quota di ammortamento indeducibile (20%) - Calcolo sul prezzo pagato per l'immobile da ristrutturare oltre oneri fiscali - Commissioni di garanzia fidi - Corrispettivi pagati per servizi bancari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'accertamento tributario relativo al calcolo delle quote di ammortamento deducibili per un fabbricato strumentale acquisito tramite leasing e successivamente ristrutturato; in particolare si contestava l'applicazione della quota del 20% di costo indeducibile (quota terreno) sul costo complessivo comprensivo anche dei lavori di ristrutturazione, nonché la qualificazione di commissioni bancarie (garanzia fidi, disponibilità creditizia, istruttoria veloce) come interessi passivi piuttosto che come corrispettivi per servizi bancari.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, nel caso di contratto di leasing articolato in due distinte operazioni (1) acquisto dell'immobile e (2) lavori di ristrutturazione, la quota del 20% indeducibile (quota terreno) deve essere calcolata solo sul prezzo pagato per l'immobile (oltre oneri fiscali connessi all'acquisto) e non deve comprendere i costi di ristrutturazione capitalizzati successivamente. Inoltre le commissioni di garanzia fidi, disponibilità creditizia e istruttoria veloce sono state qualificate, conformemente al D.M. n.343/2016, come corrispettivi per servizi bancari aventi natura diversa dall'interesse passivo: non possono essere assimilate agli interessi ai fini della deducibilità/interessi e vanno considerate come compensi per servizi non parametrati all'ammontare erogato; sono rilevanti ai fini del calcolo del tasso di usura solo per effetto dell'art.644 c.p.
Norme richiamate
art. 36 comma 7-bis D.L. 223/2006
art. 36, comma 7-bis D.L. 223/2006
Per il calcolo delle quote di ammortamento deducibili del costo dei fabbricati strumentali va esclusa la quota riconducibile al valore delle aree nella misura del 20% se le aree non sono state acquistate separatamente; applicazione limitata al prezzo dell'immobile acquistato (e oneri fiscali), non ai costi di ristrutturazione successivi quando le operazioni sono distinte.
D.M. 3 agosto 2016, n. 343
Le commissioni come garanzia fidi, disponibilità creditizia e istruttoria veloce sono corrispettivi per specifici servizi bancari e non hanno contenuto economico assimilabile all'interesse passivo; pertanto non devono essere trattate come interessi ai fini fiscali, ma come oneri per servizi.
Per il calcolo dell'usura alcune commissioni bancarie possono essere incluse nel confronto del tasso effettivo ai sensi della normativa penale sull'usura; tuttavia tale inclusione è dettata dalla previsione dell'art.644 c.p. e non implica automaticamente che quei corrispettivi siano interessi ai fini fiscale.
Massime di principio
- Quando l'operazione di acquisto dell'immobile e quella di ristrutturazione sono distinte, la quota del 20% indeducibile (quota terreno) va applicata solo sul prezzo di acquisto dell'immobile (più oneri fiscali connessi), escludendo i costi di ristrutturazione capitalizzati separatamente.
- È importante documentare e separare contrattualmente le diverse fasi (acquisto vs lavori) per ottenere un corretto trattamento fiscale delle spese e delle quote di ammortamento.
- Le commissioni quali garanzia fidi, disponibilità creditizia e istruttoria veloce costituiscono corrispettivi per servizi bancari (secondo il D.M. 343/2016) e non possono essere automaticamente assimilate agli interessi passivi ai fini della deducibilità fiscale.
- Per la disciplina dell'usura tali commissioni possono però concorrere al calcolo del tasso effettivo ai sensi dell'art. 644 c.p.; ciò non equivale a riconoscerle come interessi a fini tributari.
- In operazioni di leasing/finanziamento conviene ottenere dalla banca una chiara fatturazione/descrizione delle voci (interessi vs commissioni per servizi) e conservare contratti e documentazione dei lavori per poter dimostrare la separazione delle operazioni in sede di controllo fiscale.
- In caso di dubbi sul trattamento fiscale di oneri accessori bancari o sulla ripartizione dei costi tra bene e terreno, è prudente chiedere consulenza specialistica e, se possibile, chiarimenti preventivi (interpelli) o clausole contrattuali che distinguano espressamente le prestazioni.
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