Sentenza del 26/02/2020 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Gorizia
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - (I.R.E.S.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE Insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi - Nozione - Assoggettamento ad imposizione - Riferimento all'esercizio di iscrizione della posta in bilancio - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che la sopravvenuta insussistenza di passività già iscritte in bilancio costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 917/1986 e va assoggettata a imposizione nell'esercizio in cui la posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza. Di conseguenza l'accertamento dell'Erario è stato confermato e la sopravvenienza è stata considerata imponibile nell'esercizio di emersione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a IRES di sopravvenienze attive originate dalla successiva insussistenza di passività contabilizzate in esercizi precedenti: la società contestava l'accertamento tributario che aveva tassato l'importo derivante dalla cancellazione o dal venir meno di una posizione debitoria precedentemente iscritta in bilancio.
Norme richiamate
art. 88 D.P.R. n. 917/1986
art. 88, TUIR (sopravvenienze attive)
La norma è interpretata nel senso che la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in precedenti esercizi realizza una sopravvenienza attiva imponibile; il fatto imponibile si perfeziona quando la posta assume carattere di attivo in bilancio e acquisisce certezza, indipendentemente dalla causa (es. eventi straordinari o gestionali).
Massime di principio
- La cessazione di una passività precedentemente contabilizzata costituisce reddito (sopravvenienza attiva) e va dichiarata nell'esercizio in cui la cancellazione emerge con certezza in bilancio.
- Non è rilevante la causa della cessazione (evento straordinario o valutazione gestionale): ciò che conta è il venire meno dell'obbligazione e la sua concreta manifestazione contabile.
- Il momento di tassazione coincide con l'esercizio di iscrizione della posta attiva nel bilancio: il contribuente non può posticipare l'imposizione oltre tale esercizio.
- È opportuno documentare in modo chiaro le ragioni della cancellazione della passività (pagamento, estinzione, prescrizione, errore contabile) per giustificare la qualificazione e il periodo di rilevazione agli occhi dell'Amministrazione finanziaria.
- Se la sopravvenienza deriva da elementi certi e determinabili solo in esercizi successivi, la tassazione avverrà in quei successivi esercizi quando la certezza si realizza; viceversa, differenze di valutazione non comprovate possono essere contestate dall'Amministrazione.
- Nel caso di riliquidazioni o rettifiche di errori contabili, valutare anche l'eventuale obbligo di rettifica di dichiarazioni precedenti e l'impatto su tributi periodici, oltre alla possibile applicazione di sanzioni o interessi.
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