Cassazione Civile, Ordinanza n. 00951/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2010, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione un maggior reddito d’impresa ritenendo indeducibili alcuni costi. La CTP aveva accolto il ricorso della società, e la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Ufficio. In Cassazione l’Amministrazione ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione ai canoni di leasing, per asserita mancata specificazione del gruppo di ammortamento e delle categorie merceologiche poste a raffronto; 2) violazione dell’art. 102, comma 7, TUIR, per l’indeducibilità dei canoni di un contratto di leasing della durata di 60 mesi, pur a fronte dell’applicazione dei coefficienti relativi al gruppo IX, poiché per le tettoie mobili oggetto del contratto sarebbe stato richiesto un periodo minimo di 80 mesi; 3) nullità per motivazione apparente quanto alla deducibilità dei compensi degli amministratori, che secondo l’Ufficio non sarebbero stati effettivamente corrisposti. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, letta insieme alla parte in fatto della sentenza, consentiva di comprendere che l’annullamento della ripresa sui leasing derivava dall’avere l’Ufficio applicato coefficienti riferiti al gruppo I anziché al gruppo IX, cui apparteneva l’attività svolta dalla società. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, rilevando che l’Ufficio non aveva integralmente trascritto né il PVC né l’avviso di accertamento e non ne aveva indicato con precisione la collocazione in atti. Ha infine rigettato il terzo motivo, osservando che la CTR aveva motivato in modo sufficiente richiamando la documentazione prodotta dalla contribuente e i modelli CUD, idonei a dimostrare l’effettiva corresponsione dei compensi agli amministratori; la censura dell’Ufficio riguardava in realtà un vizio di insufficienza motivazionale non più deducibile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione e il ragionamento seguito dal giudice.
art. 111 Cost.
La censura di motivazione deve confrontarsi con il contenuto minimo costituzionalmente necessario della motivazione della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il paradigma invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di insufficiente motivazione non è più censurabile nei termini ante riforma; può rilevare solo l’omesso esame del fatto decisivo nei limiti attuali.
art. 102, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato come norma sulla deducibilità dei canoni di leasing in relazione alla durata minima contrattuale.
La parte resistente ha depositato memoria nel procedimento camerale.
Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016
Richiamata per il principio secondo cui la motivazione è apparente solo se non rende percepibile il fondamento della decisione.
Cass. n. 13977 del 23/05/2019
Richiamata in continuità con il principio sulla motivazione apparente.
Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022
Richiamata per il principio di specificità del ricorso, che richiede la trascrizione o precisa indicazione degli atti processuali rilevanti.
Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014
Richiamata per la nuova configurazione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il fondamento della decisione; non basta che la motivazione sia sintetica, se dal testo complessivo della sentenza è ricostruibile la ratio decidendi.
- In sede di legittimità la censura deve confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza e può essere integrata dal contesto complessivo dell’atto, compresa la parte in fatto che riassume le allegazioni delle parti, se da essa emerge con chiarezza il percorso argomentativo seguito dal giudice.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: quando la censura si fonda sul contenuto di atti processuali o documenti, il ricorrente deve trascriverne le parti rilevanti e indicarne con precisione la collocazione in atti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La contestazione di una valutazione probatoria del giudice di merito non può essere mascherata da denuncia di motivazione apparente; se la decisione indica gli elementi documentali posti a base dell’accertamento, la doglianza mira in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione nei limiti attuali dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
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