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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24066/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto la richiesta di sospensione/revoca dell'ordine di demolizione emesso dal PM in relazione a tre sentenze di condanna per abusi edilizi. Contestava che il giudice avesse motivato in modo contraddittorio rispetto alla consulenza tecnica e agli atti, negando che il muro di contenimento fosse il perimetro dell'intero compendio e che il fabbricato costituisse un unico organismo in cemento armato. Sosteneva altresì che il piano inferiore non fosse oggetto di condanna e che la Polizia locale avesse accertato che non doveva essere demolito. Inoltre chiedeva la sospensione dell'ordine di demolizione in considerazione di un provvedimento amministrativo del Comune e di una pronuncia del TAR che imponeva all'ente l'adozione di criteri per l'assegnazione degli immobili abusivi, deducendo che l'ente aveva assunto iniziative (provvedimento del 07/12/2023) volte a sospendere la demolizione e/o ad acquisire l'immobile

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità, rilevando l'assenza di un concreto confronto con le ragioni della decisione impugnata. Il Collegio ha richiamato i fatti accertati dal giudice dell'esecuzione (tre procedimenti con abusi accertati: muro di contenimento, manufatto di ca. 155 mq privo di copertura e successiva realizzazione di tre appartamenti e porticato) e confermato che, trattandosi di abusi realizzati in successione/progressione, l'ordine di demolizione deve riguardare l'edificio nel suo complesso quale organismo unitario. Quanto alla richiesta di sospensione in attesa di eventuale acquisizione comunale, la Corte ha osservato che non risultava alcun provvedimento formale del Comune di acquisizione o di delibera di mantenimento con i requisiti di legge, e che la sentenza del TAR che imponeva la definizione di criteri generali non impedisce di per sé l'esecuzione dell'ordine di demolizione. Pertanto il ricorso è stato respinto (inammissibile) e la ricorrente condannata alle spese processuali oltre al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. b) ed e)

    Si richiede che il ricorso per cassazione indichi in modo specifico i motivi di impugnazione; la mancanza di un concreto e specifico confronto con le ragioni della decisione determina l'inammissibilità per aspecificità

  • art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (comma nono)

    L'ordine di demolizione mira alla restitutio in integrum dello stato dei luoghi e riguarda l'edificio nel suo complesso, includendo aggiunte, opere accessorie e superfetazioni realizzate in prosecuzione degli abusi originari

  • art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (comma 5)

    L'acquisizione al patrimonio del comune può essere compatibile con l'ordine di demolizione solo se l'ente, esercitando specifici poteri e secondo le procedure previste, assume formalmente la decisione di non procedere alla demolizione dell'opera acquisita

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile; applicata per addebitare oneri alla ricorrente

  • Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per motivare la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende, tenendo conto dell'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Quando abusi edilizi sono stati eseguiti in progressione e si ravvisa un organismo unitario, l'ordine di demolizione può e deve riguardare l'intero corpo di fabbrica, comprese opere successive e superfetazioni
  • Per ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione in vista di una possibile acquisizione comunale è necessario che l'ente abbia assunto atti formali e conformi ai requisiti di legge (delibera di acquisizione/mantenimento con procedure previste); mere pronunce generiche del giudice amministrativo non sono di per sé idonee a sospendere l'esecuzione
  • In cassazione è indispensabile il rispetto dei requisiti di specificità previsti dall'art. 606 c.p.p.; motivi vaghi o che non affrontano puntualmente le ragioni della decisione impugnata espongono il ricorso a inammissibilità per aspecificità
  • La decisione amministrativa che stabilisce criteri generali per la gestione degli immobili abusivi non vale automaticamente a sospendere gli effetti di un ordine di demolizione giudiziale; la scelta se demolire o acquisire rimane nell'ambito della discrezionalità e degli atti formali dell'ente
  • La condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende possono essere disposti anche in caso di ricorso ritenuto infondato, salvo che non si riscontri la colpa grave nella presentazione dell'impugnazione

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