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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32214/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta del Procuratore della Repubblica di accertare la non esecutività della sentenza di condanna definitiva (3/7/2009) nei suoi confronti. Deduce violazione dell'art. 720, comma 4, c.p.p. per mancato rispetto e applicazione delle condizioni poste dallo Stato peruviano all'estradizione; contesta che il Tribunale abbia usurpato una competenza riservata al Ministro della Giustizia nell'interpretazione e nella verifica di compatibilità delle condizioni; censura l'uso di elementi estrinseci non tradotti (tra cui la decisione peruviana) e argomentazioni illogiche che non considerano il testo letterale della condizione; infine sostiene che la garanzia di un nuovo processo prevista dal Perù non sia stata adeguatamente valutata e che si fosse confuso l'istituto dell'incidente di esecuzione con quello della rimessione in termini o della revisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma. La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva attribuito un significato alla condizione apposta all'estradizione senza esaminare e tradurre il testo della decisione peruviana e basandosi su elementi estrinseci e su un percorso argomentativo manifestamente illogico. Ha quindi disposto che il Tribunale, in sede di nuovo giudizio, chiarisca il contenuto letterale della condizione, valuti se le garanzie previste consistano nella rimessione in termini/incidente o nella celebrazione di un nuovo processo e verifichi l'effettivo rispetto delle condizioni accettate dall'Italia.

Norme richiamate

  • art. 720 cod. proc. pen., comma 4

    La norma assegna al Ministro della Giustizia il compito di accettare le condizioni poste dagli Stati esteri in caso di estradizione; la Corte sottolinea che il giudice non può sostituirsi al Ministro nell'attribuzione di significato politico-amministrativo alle condizioni, ma deve esaminare il contenuto letterale della decisione straniera quando valuta l'ottemperanza alle condizioni.

  • art. 175 cod. proc. pen. (testo anteriore alle modifiche della L. 20 aprile 2014, n. 67)

    Rimessione nel termine per l'impugnazione per i condannati in contumacia: la Corte osserva che la garanzia offerta dallo Stato straniero può essere attuata mediante gli strumenti interni come la rimessione in termini, se la condizione è collegata alla contumacia.

  • art. 670 cod. proc. pen., comma 3

    Strumento volto a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza per omessa o illegittima notifica dell'estratto contumaciale; la Corte indica che tale rimedio può essere pertinente quando la condizione di estradizione riguarda la tutela del diritto di difesa compromesso dalla contumacia.

  • art. 110 cod. pen. e art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norme sostanziali riferite al reato per cui è stato condannato il ricorrente; richiamate per contestualizzare il procedimento che ha portato alla sentenza oggetto di esecuzione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 113 del 2011

    Riferimento giurisprudenziale che ammette la riapertura del processo a seguito di pronunce internazionali (Corte EDU), a supporto del principio che l'intangibilità del giudicato può subire deroghe in presenza di obblighi internazionali o gravi violazioni del diritto di difesa.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 6 n. 748/2009; Sez. 1 n. 12122/2005; Sez. 1 n. 22182/2005; Sez. 1 n. 35948/2004)

    La Corte richiama precedenti secondo i quali la condizione straniera che offre la possibilità di un nuovo processo a chi è stato giudicato in contumacia deve essere interpretata alla luce degli strumenti previsti dall'ordinamento interno (rimessione, revisione) e secondo le regole di ammissibilità proprie di tali istituti.

Massime di principio

  • Il contenuto letterale dell'atto straniero che impone condizioni all'estradizione deve essere esaminato e, se necessario, tradotto; il giudice non può basare la propria decisione su elementi estrinseci ambiguamente interpretati.
  • La verifica del rispetto delle condizioni di estradizione richiede chiarezza su quali garanzie siano state offerte e accettate: può trattarsi di rimessione in termini o di celebrazione di un nuovo processo, e ciascuna ipotesi ha conseguenze processuali diverse.
  • L'art. 720 c.p.p., comma 4, assegna al Ministro della Giustizia un ruolo chiave nell'accettazione delle condizioni; tuttavia il giudice dell'esecuzione deve accertare concretamente se e come quelle condizioni siano state adempiute, senza sostituirsi alle valutazioni politiche-amministrative.
  • Quando la condizione è collegata alla contumacia dell'imputato, gli strumenti interni rilevanti sono l'incidente ex art. 670 c.p.p. e la rimessione in termini (art. 175 pre-modifica) o, se del caso, la revisione; il Tribunale deve distinguere chiaramente quale rimedio sia pertinente.
  • In presenza di ambiguità sul significato della garanzia estera, la soluzione corretta è annullare/rinviare per acquisire il testo integrale e la traduzione ufficiale dell'atto straniero e per compiere una nuova valutazione motivata e coerente.

Testo integrale

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