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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06606/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una procedura fallimentare aveva promosso azione revocatoria ordinaria e fallimentare per far dichiarare inefficaci, verso la massa, un atto di costituzione di fondo patrimoniale e un successivo atto integrativo, nei quali erano confluite anche quote societarie intestate fiduciariamente alla società ricorrente ma riferite, secondo l'impostazione attrice, alla reale disponibilità della debitrice fallita. Il tribunale aveva accolto la domanda ma dichiarato inammissibile la pretesa verso la società fiduciaria per difetto di legittimazione passiva, ritenendo che le quote fossero state già cedute ad altra società prima dell'introduzione del giudizio. La corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione del fallimento, affermando la legittimazione passiva della fiduciaria in quanto intestataria fiduciaria delle partecipazioni conferite nel fondo patrimoniale. La società fiduciaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per avere la corte d'appello omesso di dichiarare inammissibile l'appello del fallimento, perché avrebbe contestato solo la nullità della sentenza di primo grado senza riproporre una domanda di merito sull'accertamento della proprietà fiduciaria; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e violazione delle regole sulla legittimazione passiva, sostenendo che l'accertamento del vincolo fiduciario sulle quote non era stato chiesto in primo grado; 3) nullità per motivazione contraddittoria e illogica, perché la sentenza avrebbe confuso la legittimazione passiva della fiduciaria rispetto alla revocatoria con la titolarità fiduciaria delle quote; 4) violazione dell'art. 100 c.p.c. per carenza di interesse ad agire e ad impugnare del fallimento, che avrebbe avuto interesse solo all'inefficacia dell'atto dispositivo e non anche all'accertamento con giudicato della proprietà fiduciaria delle quote, specie in relazione all'eventuale esecuzione ex art. 602 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando che non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva fondato la legittimazione passiva della fiduciaria sull'accertamento del vincolo fiduciario e sulla domanda originaria del fallimento, espressamente diretta anche a ottenere l'accertamento incidentale con efficacia di giudicato della intestazione fiduciaria delle quote alla ricorrente per conto della debitrice. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e condannato la ricorrente alle spese, disponendo altresì il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sull'accertamento della natura fiduciaria dell'intestazione delle quote e sulla conseguente legittimazione passiva della società fiduciaria rispetto alla domanda revocatoria proposta dal fallimento. La Corte ha inoltre rilevato che la domanda del fallimento, così come formulata in primo grado, comprendeva espressamente anche l'accertamento incidentale con efficacia di giudicato del vincolo fiduciario sulle quote. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi della disciplina sul contributo unificato, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 66 l.fall. e 2901 c.c.

    Fondamento dell'azione revocatoria proposta dal fallimento per ottenere l'inefficacia verso la massa dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale e dell'atto integrativo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro dei motivi di ricorso dedotti come nullità della sentenza per vizi processuali o motivazionali qualificati come errori in procedendo.

  • artt. 100, 161, 339 ss., 342 ss., 346 ss. c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'appello e il difetto di interesse o di valida impugnazione del fallimento.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Invocato per contestare la sufficienza e logicità della motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare la pretesa nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria o illogica.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nei motivi sulla legittimazione passiva e sull'asserita lesione del diritto di difesa.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sull'azione e sulla legittimazione processuale.

  • art. 99 c.p.c.

    Invocato per sostenere che la domanda del fallimento avrebbe ecceduto il perimetro dell'azione proposta.

  • art. 602 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'esecuzione forzata avrebbe riguardato il terzo acquirente fiduciario e non la società fiduciaria originaria.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato per eccepire la carenza di interesse ad agire e a impugnare del fallimento rispetto alla domanda di accertamento del vincolo fiduciario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a criticare profili non decisivi o diversi da quelli posti a base della decisione.
  • Se la domanda originaria dell'attore include espressamente anche l'accertamento incidentale del vincolo fiduciario o della reale titolarità del bene, la parte chiamata quale fiduciaria resta legittimata passivamente rispetto a tale domanda, perché l'accertamento della fiducia è funzionale a ricostruire l'effettivo centro di imputazione dell'operazione patrimoniale.
  • La carenza di interesse ad agire o a impugnare non sussiste quando la pronuncia richiesta non è meramente accessoria, ma è strumentale all'accertamento del reale assetto dei rapporti patrimoniali posto a base della domanda revocatoria.
  • La censura di motivazione è inammissibile quando, sotto la veste del vizio motivazionale, mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito o si fonda su un parametro non più compatibile con il sindacato di legittimità sul "minimo costituzionale" della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzione revocatoriaLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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