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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 5138 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione della L. n. 388/2000, art. 8, in combinato disposto con la L. n. 289/2002, art. 62. Contestava che la CTR avesse ritenuto non applicabile la decadenza dal credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, benché la contribuente non avesse trasmesso entro il 28 febbraio 2003 il modello CVS, solo perché il credito era stato già interamente utilizzato prima dell’entrata in vigore della L. n. 289/2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della contribuente contro l’avviso di recupero del credito d’imposta. Ha stabilito che l’omesso invio del modello CVS entro il 28 febbraio 2003 comporta la decadenza dal beneficio anche quando il credito sia stato già integralmente utilizzato prima dell’entrata in vigore della L. n. 289/2002: l’obbligo informativo è previsto a pena di decadenza e risponde all’esigenza di rendere tempestivamente disponibili all’Amministrazione dati utili alle politiche di incentivazione e ai controlli. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8

    l'imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, dei contributi, concessi sotto forma di credito d'imposta, per l'effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1 lett. a), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell'investimento effettuato (c.d. modello CVS)

    Il beneficio per gli investimenti agevolati è soggetto anche all’adempimento informativo previsto successivamente: la mancata presentazione del modello CVS nel termine stabilito determina la decadenza, anche se il credito è già stato utilizzato.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a)

    il suddetto termine previsto dall'art. 62 cit. a pena di decadenza e non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell'investimento, e non anche all'invio della comunicazione telematica.

    Il termine del 28 febbraio 2003 per trasmettere la comunicazione telematica è perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza dal contributo, indipendentemente dall’effettiva realizzazione dell’investimento e dall’avvenuto utilizzo del credito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La disposizione è indicata come base processuale del motivo di ricorso per cassazione, con cui l’Agenzia ha denunciato la violazione di legge.

Massime di principio

  • Quando una norma subordina un’agevolazione fiscale all’invio di una comunicazione entro un termine espressamente previsto a pena di decadenza, l’omissione può comportare la perdita del beneficio anche se il contribuente possedeva i requisiti sostanziali e aveva già utilizzato il credito.
  • L’applicazione di un obbligo informativo introdotto dopo il conseguimento o l’utilizzo del beneficio non è, per ciò solo, retroattiva se l’obbligo e il relativo termine operano per il futuro; la decadenza può riguardare un contributo già conseguito.
  • La decadenza per mancato invio può essere giustificata dall’interesse pubblico a ottenere tempestivamente dati non ricavabili dalle dichiarazioni fiscali, necessari per le politiche di incentivazione e per i controlli.

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