Sentenza n. 714/2026 - Catania, Sezione 1
PER L'ACCERTAMENTO - dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Belpasso sull'atto di diffida e messa in mora, notificato in data 16 maggio 2025, con cui la società ricorrente ha richiesto il pagamento dei compensi dovuti a titolo di revisione prezzi per l'appalto dei "Lavori di manutenzione stradale" (CUP B76G22012440004 - CIG 95684907BC); - dell'obbligo del Comune di Belpasso di provvedere sull'istanza medesima con un provvedimento espresso e, per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione a provvedere entro un termine perentorio da fissarsi da codesto Ecc.mo Tribunale, con nomina sin d'ora di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla diffida e messa in mora relativa alla richiesta di pagamento di somme per adeguamento dei prezzi nell'appalto di lavori di manutenzione stradale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida del 16 maggio 2025, con cui aveva richiesto il pagamento di euro 62.078,92 a titolo di revisione o adeguamento prezzi, invocando l'art. 26 del d.l. n. 50/2022. Ha domandato l'ordine al Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato e, in via subordinata, l'accertamento del diritto al pagamento della somma, oltre interessi moratori. La società ha sostenuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. In via preliminare ha escluso la necessità dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la questione di giurisdizione era stata già esaminata dalla stessa ricorrente nel ricorso. Nel merito ha ritenuto che il meccanismo previsto dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022 costituisca un adeguamento automatico, obbligatorio e direttamente imposto dalla legge: l'an è vincolato e il quantum è determinato mediante parametri legislativi, quali i prezzari regionali aggiornati. L'atto di aggiornamento del corrispettivo, inerente alla fase esecutiva del contratto, ha quindi natura paritetica e non implica esercizio di potere autoritativo o discrezionale, né sull'an né sul quantum. Esso non coincide con la revisione prezzi in senso stretto, che può invece comportare l'esercizio di poteri valutativi dell'amministrazione. L'art. 29 del d.l. n. 4/2022 è stato ritenuto distinto, poiché rimetteva all'amministrazione la definizione della clausola revisionale e dei relativi parametri, integrando un potere autoritativo. Il TAR ha inoltre precisato che l'azione avverso il silenzio è esperibile soltanto quando sussista la giurisdizione amministrativa sul rapporto sostanziale; non può quindi essere utilizzata per ottenere una decisione su un rapporto esclusivamente paritetico devoluto al giudice ordinario. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, Cost.
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi
La giurisdizione esclusiva amministrativa richiede una particolare materia caratterizzata, almeno mediatamente, dall'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione; non può estendersi a rapporti esclusivamente privatistici.
Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale.
L'avviso sulla questione rilevata d'ufficio è funzionale a garantire il contraddittorio ed evitare decisioni a sorpresa; non è necessario quando la questione sia stata già trattata o fosse comunque esaminabile dalle parti, come nel caso in cui sia stata espressamente affrontata dalla ricorrente.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
La giurisdizione esclusiva in materia di contratti pubblici non comprende controversie relative a un adeguamento automatico del prezzo privo di profili di esercizio di potere autoritativo.
lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite “è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”
La disposizione introduce un meccanismo straordinario e obbligatorio di adeguamento dei prezzi, vincolato nell'an e determinato nel quantum sulla base di parametri legislativi, senza margini di discrezionalità amministrativa.
L'azione contro il silenzio presuppone la giurisdizione amministrativa sul rapporto sostanziale e non è esperibile quando la pretesa riguarda un rapporto paritetico devoluto al giudice ordinario.
La domanda di accertamento della spettanza della somma non può essere esaminata dal giudice amministrativo quando manca la sua giurisdizione sul rapporto sostanziale.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il processo può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Massime di principio
- Il meccanismo di adeguamento dei prezzi previsto dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022, in quanto direttamente imposto dalla legge, vincolato nell'an e parametrato nel quantum a prezzari regionali aggiornati, costituisce un rapporto paritetico relativo alla fase esecutiva del contratto e non implica esercizio di potere autoritativo o discrezionale della pubblica amministrazione.
- Le controversie relative al pagamento dell'adeguamento automatico previsto dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non riguardano interessi legittimi né l'esercizio, diretto o mediato, di poteri autoritativi.
- L'azione avverso il silenzio-inadempimento è esperibile soltanto quando il giudice amministrativo abbia giurisdizione sul rapporto sostanziale; non può essere utilizzata per ottenere dal giudice amministrativo la definizione di una pretesa patrimoniale derivante da un rapporto paritetico devoluto al giudice ordinario.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. non è necessario quando la questione rilevata d'ufficio sia stata già esaminata dalla parte nel ricorso o sia comunque entrata nel contraddittorio, poiché in tal caso non si verifica una decisione a sorpresa.
- La declinatoria di giurisdizione consente la riassunzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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