Cassazione Penale, Sentenza n. 28023/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva in parte riformato la sentenza di primo grado; il ricorrente contestava l'affermazione di responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati di spaccio/possesso), deducendo inosservanza dell'art. 192 c.p.p. e censurando la valutazione probatoria: insufficienza di elementi per dimostrare l'affectio societatis, travisamento e scarsa valenza delle intercettazioni, contraddittorietà o scarsa affidabilità delle dichiarazioni testimoniali e di collaboratori, errore di qualificazione di detenzione ai fini di spaccio invece che per uso personale, e nullità della motivazione di primo grado sul capo 281.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione di merito della Corte di appello che aveva assolto l'imputato da alcuni capi (capi 8 e 127) e aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 su alcuni capi (5, 62, 281, 321), ma aveva confermato le condanne per i restanti capi contestati (in particolare capi 1: art. 74 DPR 309/1990 - associazione, e i capi 5, 62, 281, 321 relativi a singole condotte di spaccio/detenzione). La Corte ha ritenuto logica e coerente la ricostruzione probatoria fondata su intercettazioni, dichiarazioni testimoniali e collaboratori, ha confermato la possibilità di sanare in sede d'appello la carenza motivazionale del primo grado sul capo 281 e ha affermato che la breve durata della partecipazione non esclude la partecipazione all'associazione. Conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può ricorrere anche per adesioni e apporti temporalmente limitati se il contributo è funzionale all'attività del sodalizio; la prova dell'appartenenza è valutata in concreto sulla base di intercettazioni, collaborazioni e dichiarazioni testimoniali.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma dei reati 'fine' (cessione, detenzione ai fini di spaccio etc.); la Corte ha ritenuto che per alcuni capi (5, 62, 281, 321) sussistessero prove sufficienti a confermare la condanna per detenzione/cessione di stupefacenti.
L'aggravante prevista dall'art. 7 è stata esaminata e, per i capi 5, 62, 281 e 321, la Corte d'appello l'ha esclusa; la Cassazione non ha ravvisato errori nell'esclusione operata dal giudice di merito.
codice di procedura penale, art. 192
Il ricorrente richiamava violazioni dell'articolo (relativo alle modalità di formazione della prova?), ma la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente esaminato le deduzioni difensive, senza violazioni rilevanti di tale disposizione.
codice di procedura penale, art. 604
Richiamata dalla Corte la giurisprudenza secondo cui la mancanza di motivazione della sentenza impugnata configura una nullità che può essere sanata dal giudice d'appello mediante la redazione della motivazione; pertanto la Corte d'appello ha potuto integrare la motivazione sul capo 281 senza annullare il processo.
Massime di principio
- Le intercettazioni e il linguaggio criptico costituiscono materia di fatto: la loro interpretazione è rimessa al giudice di merito e, se logica e coerente con le massime di esperienza, è sottratta al sindacato di legittimità in Cassazione.
- La breve durata temporale della partecipazione alle attività di un'associazione per il traffico di stupefacenti non esclude di per sé l'appartenenza, purché il contributo sia funzionale all'attività del sodalizio (es. abituale acquisto e rivendita).
- La carenza di motivazione della sentenza di primo grado può essere sanata dal giudice d'appello; non sempre dà luogo all'annullamento automatico in appello.
- Il regime di detenzione domiciliare dell'imputato non determina automaticamente la destinazione ad uso personale della sostanza sequestrata: occorre valutare le modalità delle condotte e le circostanze probatorie (es. richieste di approvvigionamento, contatti con fornitori, consegne a terzi).
- In sede di Cassazione non è consentita una rinnovata e alternativa valutazione di merito dei fatti quando la decisione del giudice del merito è sorretta da argomentazioni razionali e coerenti con le prove raccolte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28013/2023 del 28/06/2023
- Sentenza penale · 28 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28014/2023 del 28/06/2023
- Sentenza penale · 28 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28015/2023 del 28/06/2023
- Sentenza penale · 28 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28016/2023 del 28/06/2023
- Sentenza penale · 28 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28017/2023 del 28/06/2023
- Sentenza penale · 28 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28018/2023 del 28/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →