Cassazione Civile, Ordinanza n. 07683/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente impugnava un'intimazione di pagamento per IRPEF, IVA e IRAP relative all'anno 2012, deducendo che l'avviso di accertamento presupposto non gli fosse stato validamente notificato. In particolare sosteneva che, avendo trasferito la residenza da un Comune a un altro il 2 agosto 2017, la variazione non fosse ancora opponibile all'Ufficio al momento della notifica e che comunque la notifica effettuata al vecchio indirizzo fosse inefficace, poiché la spedizione della raccomandata e della CAD era avvenuta quando egli non risiedeva più in quel luogo. Con il ricorso per cassazione denunciava la violazione dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 in combinato con l'art. 58, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, assumendo che la sentenza di merito avesse erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini della validità della notifica, la consegna dell'atto all'ufficio postale prima del decorso dei 60 giorni dalla variazione di residenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che, in caso di variazione del domicilio fiscale da un Comune a un altro, la notificazione dell'atto impositivo eseguita prima del sessantesimo giorno dalla variazione può validamente essere indirizzata al vecchio domicilio; ai fini della tempestività per l'Ufficio rileva la data di spedizione/consegna dell'atto al servizio postale, non quella in cui la notificazione si perfeziona per il destinatario. Poiché la spedizione era avvenuta entro il termine di 60 giorni dalla variazione anagrafica, la notifica è stata considerata valida. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle entrate e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'Ufficio preposto alla consegna o presso una sua dipendenza ... la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ... ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore
La norma disciplina il perfezionamento della notifica postale e rende rilevante, per il destinatario, il decorso di dieci giorni dalla spedizione dell'avviso di giacenza o il ritiro del piego se anteriore.
art. 58, ultimo comma, d.P.R. n. 600/1973
le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate
La variazione del domicilio fiscale tra Comuni diventa opponibile all'Amministrazione solo dal sessantesimo giorno successivo; prima di allora l'Ufficio può validamente notificare al precedente indirizzo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, se dovuto, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di notificazione degli atti impositivi a mezzo posta, quando il contribuente trasferisce il domicilio fiscale in altro Comune, la variazione non è opponibile all'Amministrazione prima del decorso di 60 giorni dalla sua verificazione.
- Ai fini della validità della notifica nei confronti dell'Ufficio mittente, la tempestività va valutata con riferimento alla data di spedizione o consegna dell'atto al servizio postale, non alla data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario.
- La notifica al vecchio domicilio resta valida se l'atto è spedito prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla variazione del domicilio fiscale, poiché la disciplina opera come norma di favore per l'Amministrazione finanziaria.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, il ricorrente soccombente è condannato alle spese e può essere tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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