Cassazione Penale, Ordinanza n. 30859/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto con unico atto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per dichiarazioni false e omissione di redditi al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, in violazione dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019. Con un unico motivo hanno dedotto vizi della motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la decisione di merito non avrebbe adeguatamente valutato la modesta offensività della condotta.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché fondati su mere asserzioni generiche in fatto e riproduttive di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito. Ha ritenuto comunque congrua e логicamente coerente la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui escludeva la particolare tenuità del fatto, valorizzando il precedente specifico di uno degli imputati e l'entità del danno, pari a euro 14.000,00, con indebita percezione del beneficio da parte dello stesso nucleo familiare. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019
Norma incriminatrice richiamata come base del reato contestato, relativo all'ottenimento indebito del reddito di cittadinanza mediante dichiarazioni false o omissione di redditi.
Invocato dai ricorrenti per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la Corte ne esclude l'applicabilità in concreto per la non lieve offensività della condotta, anche in ragione dell'entità del लाभo indebito e dei precedenti specifici.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui l'onere economico conseguente all'inammissibilità può essere escluso solo se non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto la Corte ha escluso tale assenza di colpa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico censure di merito già esaminate e disattese, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito dia una motivazione congrua e coerente che valorizzi elementi sintomatici di offensività non modesta, come l'entità del danno o del profitto e gli eventuali precedenti specifici dell'imputato.
- In tema di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue automaticamente, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il beneficio non può essere riconosciuto quando la condotta abbia prodotto un indebito vantaggio economico rilevante e abbia inciso su un nucleo familiare, poiché tali elementi escludono la particolare tenuità del fatto.
Come è indicizzato
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