Cassazione Penale, Sentenza n. 37668/2022 del 05/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva respinto l'istanza di riesame avverso l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora per ipotesi di associazione a delinquere e plurimi reati ex art. 640-bis c.p. Il ricorso contestava: (i) la valutazione del fumus commissi delicti rispetto a numerosi capi per i quali la imputata negava ogni coinvolgimento; (ii) la insufficiente valorizzazione delle intercettazioni e della documentazione probatoria su alcuni capi nei quali la ricorrente ammetteva solo il reperimento di finanziamenti; (iii) la carenza di motivazione riguardo al delitto associativo; (iv) la mancata prova delle esigenze cautelari.
La decisione
Prima della trattazione del ricorso il difensore ha trasmesso una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione contestualmente alla revoca della misura cautelare. La Corte ha ritenuto che la sopravvenuta carenza di interesse, dovuta alla revoca della misura non imputabile al ricorrente, determini l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui in tale ipotesi il ricorrente non può essere condannato alle spese né al versamento alla Cassa per le ammende. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza altra statuizione.
Norme richiamate
Norma richiamata nella censura relativa alla valutazione del fumus commissi delicti e alla disciplina del procedimento cautelare; la Corte non entra nel merito delle censure perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Norma sostanziale riferita ai reati di cui è gravemente indiziata la ricorrente (truffa aggravata mediante il conseguimento di erogazioni pubbliche); le censure concernenti l'applicazione di tale articolo non sono state esaminate per sopravvenuta carenza d'interesse.
Giurisprudenza, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021
Principio richiamato secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse dell'impugnazione per causa non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese e alla Cassa per le ammende; conferma che la revoca della misura prima della trattazione rende inammissibile il ricorso senza altra statuizione.
Massime di principio
- La revoca della misura cautelare prima della decisione sul ricorso rende generalmente inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia all'impugnazione, se conseguente alla revoca della misura, impedisce alla Corte di entrare nel merito delle doglianze sul fumus e sulla motivazione.
- In caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse il ricorrente non può essere condannato al pagamento delle spese processuali né a versamenti alla Cassa per le ammende.
- Se l'interesse è venuto meno per causa non imputabile al ricorrente, è preferibile valutare se permangono profili su cui chiedere una pronuncia (es. declaratoria di illegittimità) prima di rinunciare all'impugnazione.
- Per preservare la possibilità di decisione nel merito è opportuno non ritirare l'impugnazione finché non è certa la revoca della misura o considerare azioni alternative (es. istanze riparatorie) qualora si voglia ottenere una pronuncia sulle questioni di diritto.
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