Cassazione Penale, Sentenza n. 26765/2025 del 22/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello proposta avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano (22.4.2024) per mancato deposito, insieme all'atto di appello del 17.7.2024, di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente ha dedotto che, in base all'interpretazione delle Sezioni Unite, era sufficiente che l'atto di impugnazione contenesse un richiamo espresso e specifico a una precedente elezione/dichiarazione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale; l'appello indicava nell'intestazione l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore effettuata il 7.5.2018 e allegata all'impugnazione, e la Corte d'Appello aveva anzi utilizzato tale indirizzo per notificare l'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13808/24.10.2024, De Felice) che stabilisce che, per le impugnazioni proposte sino al 24.8.2024, l'onere del deposito della nuova elezione o dichiarazione di domicilio previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. può essere assolto anche mediante un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione e alla sua collocazione nel fascicolo, sempre che ciò consenta l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso di specie l'intestazione dell'appello riportava espressamente l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore con l'indirizzo, pertanto l'ordinanza di inammissibilità, fondata su un diverso orientamento interpretativo, è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di L'Aquila per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, codice di procedura penale
La disposizione, in vigore per le impugnazioni proposte sino al 24.8.2024, prevedeva a pena di inammissibilità l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio. Le Sezioni Unite hanno interpretato tale onere in modo non eccessivamente formalistico: può essere assolto anche con l'indicazione nell'atto di impugnazione di una precedente elezione/dichiarazione e della sua collocazione nel fascicolo, purché ciò consenta l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione.
Sentenza Sezioni Unite, Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice), Rv. 287855
Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, Rv. 287855
Ha risolto il contrasto interpretativo sull'art. 581, comma 1-ter, affermando che il richiamo espresso e specifico a una precedente elezione/dichiarazione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo è idoneo a soddisfare l'onere richiesto dalla norma per le impugnazioni proposte fino al 24.8.2024.
Legge 9 agosto 2024, n. 114 (abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.)
Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter; tuttavia l'abrogazione opera dalla data di entrata in vigore (25.8.2024) e non incide sulle impugnazioni proposte anteriormente (fino al 24.8.2024), per le quali resta applicabile la disciplina allora vigente.
Massime di principio
- Per le impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 l'onere previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. può essere assolto anche tramite un richiamo espresso e specifico a una precedente elezione/dichiarazione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale; non è sempre necessario depositare nuovamente l'atto di elezione.
- L'indicazione dell'elezione di domicilio deve essere chiara e intellegibile nell'atto di impugnazione (es. intestazione con indirizzo), in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per le notificazioni.
- Se la Corte d'appello ha già utilizzato l'indirizzo richiamato nell'impugnazione per le notificazioni, ciò rafforza la tesi dell'ammissibilità dell'appello basata sul richiamo alla precedente elezione.
- Dopo l'abrogazione normativa (legge n.114/2024) la disciplina cambia: per impugnazioni proposte dalla data di entrata in vigore in poi (dal 25/08/2024) non si applica più l'art. 581, comma 1-ter; verificare sempre la decorrenza temporale dell'impugnazione rispetto all'abrogazione.
- In caso di declaratoria di inammissibilità fondata su letture più formalistiche della norma, è possibile ricorrere in Cassazione facendo valere l'orientamento delle Sezioni Unite per ottenere l'annullamento e la prosecuzione del giudizio in appello.
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