Cassazione Penale, Sentenza n. 30221/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della parte della sentenza con cui il G.i.p. aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni tre nonostante il reato fosse stato dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c)) sostenendo che, essendo l'istituto della messa alla prova inattendibile all'accertamento della responsabilità penale, il potere di disporre la sanzione amministrativa accessoria compete al Prefetto e non al giudice.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida, disponendo la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Milano per gli eventuali provvedimenti di competenza. La motivazione richiama la giurisprudenza di legittimità e l'art. 224 c.d.s., secondo cui, quando il reato è estinto per causa diversa dalla morte (tra cui l'esito positivo della messa alla prova), l'accertamento e l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria spettano al Prefetto.
Norme richiamate
"La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria."
La Corte interpreta l'art. 224 nel senso che se il reato è estinto per causa diversa dalla morte (incluso l'esito positivo della messa alla prova), la competenza per l'accertamento e l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione o revoca patente) è del Prefetto e non del giudice penale.
art. 464-septies cod. proc. pen.
Norma che disciplina gli effetti dell'esito positivo della messa alla prova: l'esito positivo comporta l'estinzione del reato, con le relative conseguenze sostanziali e processuali.
artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
Le disposizioni incriminatrici relative alla guida in stato di ebbrezza e alla guida sotto l'effetto di stupefacenti sono le fattispecie considerate; la giurisprudenza ha stabilito che, se tali reati sono estinti per esito positivo della messa alla prova, il giudice non può applicare le sanzioni amministrative accessorie (sospensione/revoca patente).
art. 218 e art. 219 Codice della Strada
Richiamati dall'art. 224 per le modalità di accertamento e applicazione delle sanzioni amministrative accessorie da parte dell'autorità prefettizia nelle parti compatibili.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) e lett. c)
Norme processuali che individuano i motivi di ricorso in cassazione invocati dal difensore: violazione di legge e motivazione contraddittoria/insufficiente.
Massime di principio
- Se un reato è estinto per esito positivo della messa alla prova (art. 464-septies c.p.p.), il giudice penale non può applicare sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca della patente; tali accertamenti spettano al Prefetto ai sensi dell'art. 224 c.d.s.
- La messa alla prova è un istituto che prescinde dall'accertamento della responsabilità penale; quando essa determina l'estinzione del reato, le conseguenze amministrative vanno gestite nell'ambito della procedura amministrativa prevista dal Codice della Strada.
- In casi analoghi il ricorrente può ottenere l'annullamento senza rinvio della statuizione amministrativa contenuta in una sentenza penale e la trasmissione degli atti all'autorità prefettizia competente.
- Occorre distinguere le ipotesi in cui il giudice è espressamente autorizzato ad applicare misure sostitutive o accessorie (es. disciplina del lavoro di pubblica utilità prevista in particolari norme) da quelle in cui l'estinzione del reato trasferisce la competenza all'organo amministrativo.
- Nella valutazione di provvedimenti che incidono sulla patente è sempre utile verificare la causa di estinzione del reato: estinzione post condanna irrevocabile, estinzione per morte, estinzione per messa alla prova hanno effetti diversi sul regime delle sanzioni amministrative accessorie.
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