Cassazione Penale, Sentenza n. 42334/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava il rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Giuseppe Segreto, lamentando violazione degli artt. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) e 125 cod. proc. pen., e vizio per omessa o insufficiente motivazione. La difesa sosteneva che il Tribunale aveva motivato in modo generico e contraddittorio il diniego, non valutando adeguatamente gli elementi positivi successivi al fatto (informativa della Polizia, stabile condizione lavorativa, disponibilità della Caritas a impiegare l'interessato in attività di volontariato) e senza spiegare concretamente la presunta residua pericolosità sociale che avrebbe ostato all'affidamento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale di sorveglianza fosse carente e lacunosa nella parte in cui ha escluso l'affidamento in prova al servizio sociale: la sentenza di merito non ha illustrato con sufficiente specificità gli indici concreti della "residua pericolosità sociale" invocata, anzi contiene riferimenti contraddittori rispetto alla nota della Polizia che non rilevava elementi ostativi. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte che ha rigettato l'affidamento in prova e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio sulla misura alternativa, concedendo al giudice di merito la libertà valutativa ma richiedendo l'osservanza dei principi indicati (valutazione completa delle fonti informative, considerazione della condotta successiva al reato, motivazione puntuale e riferita alla fattispecie concreta). Si precisa che l'ammissione alla detenzione domiciliare per gravi motivi di salute non era oggetto di impugnazione ed è rimasta valida.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 47
L'art. 47 disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; dalla decisione emerge che la sua applicazione richiede una valutazione prognostica motivata, che consideri non solo la gravità del reato ma anche la condotta successiva e gli elementi positivi rilevabili nella documentazione.
codice di procedura penale, art. 125
Richiamato in relazione al dovere di motivazione degli atti giurisdizionali; la Corte interpreta l'art. 125 come esigente una motivazione concreta e specifica quando si nega una misura alternativa basandosi su profili di pericolosità.
giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi consolidati citati)
La giurisprudenza richiamata sottolinea che, ai fini dell'affidamento, non può essere decisiva solo la gravità del reato o i precedenti: il giudice deve valutare la condotta successiva al reato, l'assenza di elementi negativi e la presenza di elementi positivi che rendano probabile l'esito favorevole della prova; inoltre il giudice deve utilizzare tutte le informazioni disponibili e motivare in modo puntuale la decisione prognostica.
Massime di principio
- Il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale deve essere motivato con specificità: non basta un'affermazione generica di "residua pericolosità" senza indicare i concreti indici che la sostengono.
- La natura e la gravità del reato sono elementi rilevanti ma non possono, da soli, escludere l'affidamento; devono essere bilanciati con la valutazione della condotta successiva al fatto e con gli elementi positivi (lavoro stabile, assenza di nuove denunce, disponibilità di soggetti terzi per attività di volontariato, esiti dell'osservazione della personalità).
- Il giudice di sorveglianza è tenuto a consultare una pluralità di fonti (informative di polizia, documentazione sanitaria e lavorativa, indagine socio-familiare, comportamento carcerario se presente) e a esplicitare come ciascun elemento incide sulla prognosi di recidiva.
- Se il richiedente è in stato di libertà, il Tribunale non è obbligato a nuovi accertamenti qualora la documentazione già disponibile dimostri l'inidoneità della misura; tuttavia anche in questo caso la decisione deve essere adeguatamente motivata.
- In caso di motivazione insufficiente il rimedio è l'annullamento parziale del provvedimento e il rinvio per un nuovo giudizio conforme ai principi di specificità e completezza della motivazione.
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