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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41587/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari rafforzati dal braccialetto elettronico. Il ricorso articolava due motivi: (1) censura sulla gravità indiziaria in relazione ai reati di procurata inosservanza di pena e favoreggiamento personale (artt. 390, 378 e 384-ter, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.), deducendo che le missive e le circostanze acquisite non dimostravano compiti concreti di ausilio alla latitanza di Matteo Messina Denaro e che la ricorrente offrì solo supporto affettivo; si contestava l'identificazione della "Luce" e la valenza probatoria della consegna della borsa e delle riprese video; (2) censura sulle esigenze cautelari, contestando la sussistenza del pericolo di reiterazione e l'omessa considerazione di misure meno afflittive, dato l'assenza di atti volti a sviare le indagini, la prosecuzione della vita professionale sul luogo di residenza e la dichiarata collaborazione a breve distanza temporale dall'arresto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato le censure. Ha confermato la valutazione del Tribunale sulla gravità indiziaria ritenendo congrua la valutazione complessiva degli elementi: dichiarazioni del testimone Grigoli, tabulati telefonici, videoriprese estive 2022, appunti manoscritti del latitante (con il riferimento alla persona denominata "Luce"), la consegna della borsa e le modalità della "staffetta". La Corte ha ritenuto che tali elementi, valutati nel loro insieme, siano idonei a sostenere la sussistenza di indizi di favoreggiamento e procurata inosservanza (reati di pericolo) e la consapevolezza della ricorrente di contribuire alla latitanza. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto proporzionata la misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico e il divieto di contatti con persone estranee al nucleo familiare, ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione in ragione del contesto mafioso e dei legami familiari/ambientali della ricorrente; ha inoltre ritenuto corretta la scelta del Tribunale nell'escludere l'idoneità di misure meno afflittive nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere nella prima parte; la Corte ha ritenuto il Tribunale abbia motivato il superamento della presunzione e la scelta di misure cautelari alternative rafforzate come adeguate rispetto al pericolo di reiterazione

  • artt. 390, 378 e 384-ter c.p. (testualmente richiamati nel ricorso)

    Norme richiamate come riferimenti ai delitti contestati (proc. inosservanza e favoreggiamento personale); la Corte ne ha valutato la configurabilità alla luce degli elementi indizianti ritenendo integrati i reati di pericolo con qualsiasi condotta idonea ad ostacolare indagini o esecuzione della pena

  • art. 416-bis c.p. (circostanza aggravante/contesto mafioso)

    Aggravante connessa alla partecipazione o all'agire in favore dell'organizzazione mafiosa; la Corte ha valorizzato il contesto di mafia quale cornice che aumenta la gravità e la portata dell'agevolazione prestata al latitante

Massime di principio

  • La gravità indiziaria può essere adeguatamente valutata sulla base di elementi indiziari concatenati (tabulati telefonici, videoriprese, dichiarazioni di terzi e annotazioni manoscritte): la loro valutazione complessiva, non singolarmente, può fondare la sussistenza del gravame indiziario.
  • I reati di favoreggiamento personale e di procurata inosservanza della pena sono reati di pericolo a forma libera: qualsiasi condotta, anche apparentemente di modesta entità (es. staffetta, consegna di buste/borse), è rilevante se idonea a ostacolare le indagini o l'esecuzione della pena.
  • La consapevolezza (elemento soggettivo) può essere desunta da circostanze contestuali: caratura criminale del beneficiario, modalità operative, cautele adottate nelle consegne e rapporti accertati con soggetti legati alla rete del latitante.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice adotta una prognosi sulla possibilità di reiterazione che considera la personalità dell'indagato, le modalità del fatto e il contesto socio-ambientale; non è necessario provare l'imminenza di una concreta occasione di recidiva.
  • Misure alternative alla custodia in carcere (arresti domiciliari con controllo elettronico, divieti di contatto) possono essere ritenute adeguate se motivate in rapporto al pericolo di reiterazione e alla natura dell'integrazione fra profili personali e contesto criminale; il giudice deve motivare l'insussistenza di misure meno afflittive solo se ne ricava l'inidoneità concreta rispetto al rischio valutato.

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