Cassazione Penale, Ordinanza n. 34620/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che ne aveva affermato la responsabilità per fatti di furto, deducendo due censure: primo, vizio di motivazione sul giudizio di colpevolezza, assumendo l'inaffidabilità dei riconoscimenti fotografici effettuati dalle persone offese in relazione ai capi a) e b) dell'imputazione; secondo, vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, contestando che, pur a fronte del giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, la Corte territoriale non avesse applicato le diminuzioni nella massima estensione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate dal giudice di merito e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione impugnata era coerente e sorretta da dati probatori, in particolare dalle riprese di videosorveglianza nitide che consentivano l'identificazione dell'imputata e dalla riconoscibilità della borsa a tracolla di sua proprietà. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione risultava adeguata, avendo la Corte territoriale indicato gli elementi valutati e mitigato il trattamento sanzionatorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria di euro tremila.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sulla responsabilità era una mera riproposizione di censure già disattese in appello e che, comunque, la motivazione della sentenza impugnata era logica e supportata da elementi probatori convergenti, in particolare dalle immagini di videosorveglianza e dalla riconducibilità alla ricorrente della borsa a tracolla. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte d'appello e ha ribadito che la graduazione della pena nel minimo-massimo edittale appartiene al potere discrezionale del giudice di merito. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, se non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
la valutazione della congruità della pena e della sua graduazione può essere sorretta dal richiamo, anche sintetico, ai criteri di adeguatezza, equità e gravità del reato propri dei parametri di commisurazione della pena.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre questioni di merito già esaminate e disattese senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto quando la decisione di merito presenti una motivazione esistente, lineare e coerente, sorretta da un esame non illogico del compendio probatorio.
- L'identificazione dell'autore del fatto può essere legittimamente fondata anche su immagini di videosorveglianza nitide e su ulteriori elementi oggettivi di riscontro, purché il ragionamento probatorio sia coerente e non manifestamente illogico.
- La doglianza sulla mancata menzione di un possibile concorrente nel capo di imputazione non elimina di per sé la responsabilità dell'imputato, se questa risulta comunque adeguatamente accertata sulla base della prova acquisita.
- La determinazione della pena entro i limiti edittali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e, salvo che la pena si discosti in modo rilevante dalla misura media, è sufficiente una motivazione sintetica che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La graduazione delle diminuzioni o degli aumenti per circostanze attenuanti o aggravanti non richiede una motivazione analitica massima, quando il giudice abbia comunque considerato gli elementi rilevanti e la pena risulti congrua.
Come è indicizzato
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