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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26118/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Violazione di legge relativa alla errata esclusione dall'applicazione della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall'art. 159, comma 2, cod. pen. dal legge n. 103/2017 per i reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019; il Procuratore generale sosteneva che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto la norma abrogata e quindi dichiarato la prescrizione senza computare la sospensione prevista dalla legge n. 103/2017

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, comma 2, cod. pen. nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017 ai reati commessi nel periodo 03/08/2017-31/12/2019 (compresi i fatti del 02/01/2019 e dell'11/06/2019). Ha annullato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila e ha rinviato ad altra sezione della stessa Corte per un nuovo giudizio, con l'indicazione di determinare la posizione dell'imputato tenendo conto della sospensione (per un massimo di 1 anno e 6 mesi per ciascun periodo) verificatasi tra primo grado e appello e tra appello e cassazione

Norme richiamate

  • legge n. 103/2017 (riforma Orlando)

    art. 1, comma 11, lett. b) - art. 159, comma 2, cod. pen.

    introduce la sospensione del corso della prescrizione tra deposito della motivazione e pronuncia del dispositivo per massimo 1 anno e 6 mesi; applicabile ai fatti commessi dopo il 03/08/2017 e considerata più favorevole per i reati commessi tra 03/08/2017 e 31/12/2019

  • legge n. 3/2019 (riforma Bonafede)

    art. 1, comma 1, lett. e) - modifiche ad art. 159 cod. pen.

    modificava la sospensione stabilendo diversa durata/effetti, ma ha operatività limitata ai reati commessi dal 01/01/2020; non abroga retroattivamente la disciplina 2017 per i reati anteriori

  • legge n. 134/2021 (riforma Cartabia)

    art. 2, comma 1, lett. a) - introduzione art. 161-bis cod. pen. e art. 344-bis cod. proc. pen.

    ha disposto abrogazioni e nuove regole operative per reati dal 01/01/2020 (improcedibilità ecc.), ma, secondo le Sezioni Unite, non ha effetto abrogativo retroattivo sulla disciplina dell'art. 159, comma 2, nel testo 2017 per i reati 03/08/2017-31/12/2019

  • art. 159 cod. pen.

    comma 2 (testo introdotto dalla legge n. 103/2017)

    prevede la sospensione del decorso della prescrizione dal termine per il deposito della motivazione fino al dispositivo della sentenza del grado successivo, per un periodo comunque non superiore a 1 anno e 6 mesi

  • art. 544 cod. proc. pen.

    termine per il deposito della motivazione della sentenza, dal quale può iniziare la sospensione prevista dall'art. 159 comma 2

  • Cass. SS.UU. sent. n. 20989 (Polichetti) del 12/12/2024, depositata 05/06/2025

    sentenza SS.UU. n. 20989/2024 (depositata 05/06/2025)

    stabilisce che la disciplina della sospensione prevista dall'art. 159, comma 2, introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi dal 03/08/2017 al 31/12/2019; per i reati dal 01/01/2020 si applica la disciplina successiva

  • Cass. Sez.3 sent. n. 18873/2024

    pronuncia isolata che aveva ritenuto l'abrogazione della disciplina 2017 e l'applicazione del regime antecedente (senza sospensione); contrastata e superata dalle SS.UU.

  • Corte costituzionale

    sent. n. 393/2006; sent. n. 278/2020

    ha affermato la natura sostanziale della prescrizione: le modifiche al regime prescrizionale si applicano retroattivamente solo se più favorevoli all'imputato

Massime di principio

  • Per i reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019 va applicata la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, comma 2, cod. pen. (legge n.103/2017), con sospensione fino a 1 anno e 6 mesi tra primo grado e grado successivo; quindi non deve essere dichiarata la prescrizione senza tenerne conto
  • Le riforme successive (legge n.3/2019 e legge n.134/2021) che limitano l'operatività di nuove regole ai reati commessi dal 01/01/2020 non possono essere applicate retroattivamente ove risultino meno favorevoli all'imputato rispetto alla disciplina anteriore
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati tutti i periodi di sospensione e di interruzione previsti dalla legge e dalla giurisprudenza (es. sospensione tra deposito motivazioni e dispositivo), nonché eventuali sospensioni processuali concrete (es. 64 giorni nel caso specifico)
  • In presenza di contrasto giurisprudenziale su materia rilevante la decisione delle Sezioni Unite fa testo: i giudici di merito e la Cassazione in sede semplice devono conformarsi al principio stabilito dalle SS.UU.
  • Se una corte di merito dichiara estinta la pena per prescrizione senza applicare una sospensione plausibilmente favorevole all'imputato, il pubblico ministero può impugnare in Cassazione eccependo la corretta applicazione delle norme sulla prescrizione
  • In ogni giudizio di appello o cassazione, prima di dichiarare la prescrizione, verificare attentamente la data del fatto, le riforme legislative intervenute e la loro operatività temporale per determinare quale disciplina sia effettivamente più favorevole

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