Sentenza del 12/04/2023 n. 9801 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 33672/2019 relativa a controversia tributaria su avviso di rettifica del valore immobile: rettifica del prezzo indicato nel rogito (da Euro 3.352.200,00 a Euro 5.200.000,00) per la vendita di una quota di comproprietà pari a 3/6 di un terreno. I ricorrenti deducono errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, per non aver considerato l'eterogeneità tra l'oggetto della vendita (quota indivisa 3/6) e l'immobile preso a comparazione (intera particella), la macroscopica differenza di dimensioni tra i terreni (ha 11.17.48 vs ha 5.64.00), l'inidoneità del comparabile ai fini della verifica di congruità, nonché altri elementi valutativi rilevanti (stima C.T.U. in procedimento di reintegrazione di legittima e valore ICI accertato dal Comune di Bologna) e questioni ritenute assorbite in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'istanza chiamasse in causa un errore di giudizio o di valutazione (metodo estimativo e confronto con un contratto di analoga società), non un errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, che richiede un'evidente svista o percezione errata rispetto agli atti. La Corte ha inoltre osservato che il riferimento a "porzione" o "parte" del terreno è un uso lessicale non decisivo e che l'amministrazione ha motivato la rettifica basandosi sul confronto con un immobile di caratteristiche analoghe dichiarato in altro contratto. Non essendo stata dimostrata la sussistenza di un errore di fatto, il ricorso è stato respinto; non sono state regolate spese tra le parti intimatesi; è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 395 c.p.c., n. 4
Definisce l'errore di fatto revocatorio come errore di percezione o svista materiale che abbia indotto il giudice a ritenere l'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo, purché il fatto risulti incontestabilmente diverso dagli atti processuali; la Corte ha ritenuto che il caso di specie non rientri in questa ipotesi ma costituisca errore di giudizio.
Codice di procedura civile, art. 391-bis c.p.c.
Prevede la revocazione per errore di fatto delle pronunce di legittimità; la Corte ricorda i limiti della revocazione e che non è strumento per censurare errori di diritto o di valutazione.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52
D.P.R. n.131/1986, artt. 51, 52
Norme sulle stime catastali e criteri di determinazione dei valori immobiliari per fini fiscali; la Corte ha ritenuto che l'amministrazione abbia agito conformemente a tali prescrizioni nell'uso di un comparabile per rettificare il valore.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater e 1-bis
Norme sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a carico dei ricorrenti se dovuto.
Costituzione, art. 111
Citato per osservazioni di principio sull'assetto delle impugnazioni e sui limiti del sistema delle riconsiderazioni delle decisioni definitive; la Corte richiama il principio di stabilità delle sentenze definitive e la ragionevolezza delle limitazioni alla revocazione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c., n. 4) è limitata a errori di percezione o svista documentale evidente e non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o scelte metodologiche del giudice (errores in iudicando).
- Le contestazioni sul metodo estimativo (es. scelta del comparabile, parametri adottati, differenze dimensionali) costituiscono tipicamente valutazioni tecniche o di merito non sindacabili in sede di revocazione, ma devono essere proposte nell'appello o nel ricorso per cassazione quando ammissibili.
- Per contestare un elemento in sentenza come errore di fatto occorre dimostrare in modo chiaro e documentale che la decisione si basa su una rappresentazione dei fatti incompatibile con gli atti processuali, e che quella questione non sia già stata oggetto di valutazione o controversia decisoria.
- Se nel giudizio di merito alcune questioni sono state ritenute "assorbite", il ricorrente deve indicare con precisione quali siano tali questioni e come la loro omissione configuri un errore di fatto decisivo, altrimenti la censura sarà generica e inammissibile.
- In controversie fiscali fondate su rettifiche di valore immobiliare conviene documentare in primo grado e in appello tutte le valutazioni tecniche utili (CTU, perizie, valori comunali, confronti con contratti coevi) e sollevare tempestivamente vizi di metodo già in sede di impugnazione ordinaria, poiché la revocazione non è adeguata per rimettere in discussione la metodologia di stima.
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