Sentenza n. 1131/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Questore di Imperia Cat. -OMISSIS-II^-OMISSIS-, di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, disposta dalla Questura di Imperia perché presentata alla Questura anziché allo Sportello Unico per l’Immigrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di archiviazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata o irregolare comunicazione dei motivi ostativi. Con il secondo motivo ha lamentato eccesso di potere, falsa applicazione della disciplina sulla conversione e difetto di motivazione, sostenendo che l’erroneo inoltro dell’istanza alla Questura invece che allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura non giustificasse l’archiviazione e che la verifica della disponibilità delle quote d’ingresso non fosse un onere del richiedente.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo fondato e assorbente. Ha affermato che, quando riceve un’istanza per la quale è incompetente, l’amministrazione deve trasmetterla all’ufficio competente, informandone il richiedente. Ha inoltre ritenuto che, in assenza di una disposizione che imponga al richiedente di procurarsi l’attestazione della disponibilità di una quota, la relativa verifica debba essere svolta d’ufficio dall’amministrazione e che l’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 non prescriva che l’autorizzazione sia richiesta preventivamente. La Questura ha quindi illegittimamente archiviato l’istanza invece di trasmetterla alla Prefettura competente. Il ricorso è stato accolto, l’atto annullato ed è stato posto a carico della Questura l’obbligo di trasmettere l’istanza alla Prefettura, che dovrà pronunciarsi. Il primo motivo non è stato esaminato. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
va aggiunto che l’articolo 24, comma 10, del D.lgs. n. 286/1998 non prescrive che l’autorizzazione debba essere chiesta preventivamente per cui – essendo l’autorizzazione in questione preordinata a verificare se le quote di ingresso disponibili permettano la conversione – ben può imporsi all’amministrazione di operare d’ufficio tale verifica acquisendo l’autorizzazione e ben può ammettersi che la disponibilità della quota rientri tra le “sopravvenienze” che, verificatesi in corso del procedimento, permettono il rilascio del titolo di soggiorno pur in situazioni in cui al momento della istanza non ne sussistessero tutti i presupposti
La norma non impone di chiedere preventivamente l’autorizzazione relativa alle quote: la verifica della loro disponibilità può essere svolta d’ufficio dall’amministrazione, anche nel corso del procedimento.
principio generale del procedimento amministrativo sull’inoltro dell’istanza all’ufficio competente
Come affermato nella pronuncia appena richiamata, costituisce principio generale del procedimento amministrativo quello per cui quando un’Amministrazione riceve un'istanza per la quale sia incompetente è tenuta ad inviarla all'ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente e, se previsto, a fornire all’amministrazione competente il proprio contributo istruttorio
L’amministrazione che riceve un’istanza non di propria competenza deve trasmetterla all’ufficio competente, informando il richiedente e fornendo, ove previsto, il proprio contributo istruttorio.
Il ricorso appare manifestamente fondato e pertanto suscettibile di essere definito nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., come da avviso in tal senso dato alle parti presenti in camera di consiglio.
La controversia è stata definita nel merito con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione riceve un’istanza indirizzata a un ufficio incompetente, non può archiviarla per il solo errore di presentazione: deve trasmetterla all’ufficio competente e informare il richiedente.
- In assenza di una norma che ponga espressamente a carico del richiedente l’onere di acquisire l’attestazione della disponibilità di una quota, la relativa verifica compete d’ufficio all’amministrazione.
- L’art. 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998 non richiede che l’autorizzazione relativa alla disponibilità delle quote sia chiesta preventivamente; la disponibilità può essere verificata d’ufficio anche durante il procedimento di conversione.
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