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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12817/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva riformato la sentenza di primo grado modificando le imputazioni (assoluzione per atti persecutori e sostituzione con due reati di minaccia aggravata e conferma della condanna per lesioni), e poi dichiarato estinti per prescrizione i reati principali dopo la sentenza di primo grado. I motivi contestavano: (1) insufficiente motivazione e mancata specificazione temporale e della responsabilità riconosciuta ad entrambi per le minacce e per la lesione; (2) violazione degli artt. 110 e 582 c.p. perché non è chiaro il contributo materiale o morale di Mazzariello nella consumazione della lesione (la persona offesa aveva indicato solo la Nastri come autrice dello schiaffo); (3) riguardo a una delle minacce era stato archiviato un procedimento contro Mazzariello e quindi non poteva esserne riconosciuta la rilevanza penale; inoltre contestavano l'aggravante comune rispetto a episodi cui la Nastri sarebbe stata estranea; (4) eccezione di prescrizione già maturata prima della sentenza di primo grado e che non poteva dirsi sospesa per l'astensione proclamata dalle associazioni dei difensori, posto che il teste aveva giustificato l'assenza e non era stato sanzionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il quarto motivo (ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui l'astensione del difensore sospende i termini di prescrizione perché impedisce ogni iniziativa processuale, inclusa la verifica dei testimoni e l'eventuale accompagnamento coattivo, con conseguente effetto sospensivo per l'intero periodo). Ha invece accolto i primi due motivi: ha ritenuto carente la motivazione della Corte di appello circa il passaggio logico-giuridico che ha portato ad escludere gli atti persecutori e a ritenere invece due reati di minaccia non chiarendo le date, la riferibilità delle condotte a entrambi gli imputati e i rilievi sull'attendibilità della persona offesa. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata agli effetti civili e si è disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p.; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Decisione resa il 06/12/2021.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferita nella contestazione sulla responsabilità concorrente: i ricorrenti sostenevano che non era stato dimostrato il contributo materiale o morale di Mazzariello alla consumazione della lesione, quindi implicita richiamo al concorso di persone previsto dall'art. 110 c.p.

  • art. 582 cod. pen.

    Richiamato nella censura sulla configurazione del reato di lesione personale (elementi del fatto e della partecipazione); la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello non chiarisse adeguatamente la ricostruzione e la competenza delle condotte a ciascun imputato in relazione a tale norma.

  • art. 133 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Cassazione nella spiegazione del potere del giudice di disporre l'accompagnamento coattivo dei testimoni assenti; tale potere è centrale per valutare l'effetto sospensivo dell'astensione del difensore sulla prescrizione.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Citato come base per il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo stata annullata la sentenza impugnata agli effetti civili.

Massime di principio

  • L'adesione del difensore all'astensione dalle udienze può determinare la sospensione dei termini di prescrizione perché impedisce al giudice di esercitare i poteri ordinari (es. verifica dei testimoni e accompagnamento coattivo); pertanto, eccezioni di prescrizione devono tener conto di tale sospensione se correttamente documentata.
  • Quando la Corte di merito modifica la qualificazione giuridica dei fatti (es. da atti persecutori a minacce), la motivazione deve esplicitare il criterio logico-giuridico seguito, indicare chiaramente quali atti corrispondono a quali reati e la collocazione temporale degli stessi.
  • La responsabilità in concorso di più imputati richiede che la sentenza specifichi il contributo materiale o morale di ciascuno; non è sufficiente un’affermazione generica di concorso senza ricostruire i singoli apporti alla condotta criminosa.
  • Se la motivazione non affronta i rilievi difensivi sull'attendibilità della persona offesa o non chiarisce la correlazione tra atti contestati e imputati, la decisione può essere annullata almeno negli effetti civili (risarcimento) e rimessa al giudice civile per la valutazione.
  • Un procedimento penale archiviato può essere rilevante se non riaperto; il giudice d'appello deve spiegare come abbia valutato atti e procedimenti pregressi nella determinazione della responsabilità e dell'aggravante.
  • La Cassazione può annullare una sentenza limitatamente agli effetti civili anche quando conferma o lascia intatto il giudizio penale in altri aspetti; in tal caso è possibile il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

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