Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32734/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto l'appello avverso il rigetto, da parte della Commissione tributaria provinciale, del ricorso contro una intimazione di pagamento relativa a TARSU per l'annualità 2006. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato istanza di estinzione del processo, allegando l'adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016, la concessione della rateizzazione e l'integrale pagamento del dovuto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata del debito tributario e del pagamento integrale di quanto dovuto, ritenendo così cessata la materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione, con compensazione delle spese di lite. La decisione si fonda sull'applicazione dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992, che prevede l'estinzione del giudizio nei casi di definizione delle pendenze tributarie e, più in generale, di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 6 D.L. n. 193/2016

    La definizione agevolata della pendenza tributaria, una volta perfezionata con il pagamento del dovuto, determina la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio pendente.

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    "il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere"

    La norma è letta come regola di portata generale: la definizione agevolata della lite tributaria comporta l'estinzione del processo, anche d'ufficio, per cessazione della materia del contendere.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    La parte ha chiesto la compensazione delle spese in applicazione della disciplina speciale sulla cessazione della materia del contendere nel processo tributario.

  • legge n. 225/2016

    Norma di conversione del D.L. n. 193/2016 richiamata per il perfezionamento della definizione agevolata.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la definizione agevolata della pretesa fiscale, quando accompagnata dall'integrale pagamento di quanto dovuto, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio pendente.
  • La cessazione della materia del contendere può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice quando dagli atti risulti l'effettiva definizione della lite.
  • La disciplina dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992 ha portata generale rispetto alle varie ipotesi di definizione normativa delle pendenze tributarie.
  • Quando il giudizio si estingue per avvenuta definizione della controversia tributaria, le spese possono essere compensate secondo la disciplina applicabile e le circostanze del caso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.