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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35668/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina che ha rigettato la richiesta di riesame avverso la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce quattro motivi: (a) nullità/inefficacia della misura per violazione dell'art. 104 comma 3 c.p.p. e per differimento illegittimo del colloquio con il difensore; (b) mancanza o illogicità della motivazione circa i gravi indizi, con richiesta di diversa interpretazione delle intercettazioni (riferimenti a prodotti di rosticceria sarebbero letterali, non codice per stupefacenti) e contestazione dei quantitativi e della determinazione delle sostanze; (c) insussistenza del reato di associazione finalizzata allo spaccio per carenza degli elementi oggettivi e soggettivi della partecipazione e possibile riqualificazione del fatto; (d) insufficienza della motivazione sui singoli episodi di spaccio e errata applicazione dell'art. 73 DPR 309/1990, con contestazione della moltiplicazione artificiosa dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: i motivi proposti esulano da quelli esperibili in cassazione o sono manifestamente infondati; la censura sull'interrogatorio e sul differimento del colloquio con il difensore non è proponibile nel procedimento di riesame (vizi relativi all'esame successivo all'applicazione della misura non incidono sulla legittimità del titolo cautelare valutabile in sede di riesame); le censure circa l'interpretazione delle intercettazioni e la configurabilità dell'associazione sono contestazioni meramente apodittiche e alternative di merito, non accompagnate da indicazione di omissioni argomentative o manifesta illogicità tali da integrare motivo di cassazione; analogamente, il vizio di insufficienza della motivazione non è stato dedotto nei termini previsti dall'art. 606 c.p.p. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 104 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che le contestazioni relative al differimento del colloquio con il difensore e all'interrogatorio di garanzia non siano deducibili nel procedimento di riesame volto a verificare la legittimità del titolo cautelare; i vizi della fase successiva all'applicazione della misura non incidono sulla regolarità del provvedimento di riesame

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma richiamata in relazione al delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la contestazione del concreto apporto del ricorrente all'associazione costituisca una valutazione di merito non sindacabile in cassazione se non supportata da specifici vizi di motivazione

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai singoli episodi di spaccio; la Corte ha censurato la deduzione generica di insufficienza motivazionale, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni dei fatti

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. con legge n. 176/2020 (e successive proroghe)

    Normativa evocata in relazione alla trattazione scritta del giudizio in Cassazione; la Corte ha proceduto a trattazione scritta per tardiva istanza di trattazione orale

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    La Corte richiama i requisiti prescritti per censurare la motivazione: la semplice doglianza generica di insufficienza non è ammessa se non configurata come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità nei termini della norma

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a proporre una diversa ricostruzione dei fatti o delle intercettazioni senza indicare precise carenze argomentative, omissioni o manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito
  • Le irregolarità procedurali relative all'interrogatorio di garanzia e al differimento del colloquio con il difensore, se riguardano lo svolgimento dell'esame successivo all'applicazione della misura, non possono essere utilizzate per impugnare la misura cautelare nel procedimento di riesame davanti al tribunale del riesame o in Cassazione salvo che incidano sulla legittimità del titolo cautelare
  • Per contestare l'interpretazione delle intercettazioni è necessario dimostrare travisamento decisivo e incontestabile del contenuto o l'esistenza di un palese contrasto tra fatti accertati e motivazione, non la semplice proposta di un'interpretazione alternativa
  • Le doglianze sulla insufficienza della motivazione devono essere formulate nei termini dell'art. 606 c.p.p. (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e non come generiche richieste di riconsiderazione del merito
  • Quando si tutela la legittimità di una misura cautelare, è cruciale focalizzarsi su profili di diritto e su vizi di motivazione specifici e circostanziati, piuttosto che su rivalutazioni dei fatti riservati al giudice di merito

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