Cassazione Civile, Ordinanza n. 15410/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un dipendente comunale per il rimborso delle spese legali sostenute nel corso di un procedimento penale a suo carico, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto. Il Comune aveva proposto opposizione al decreto, sostenendo sia l’inapplicabilità dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, sia il difetto dei presupposti previsti dal c.c.n.l. e dal d.P.R. n. 269 del 1997, perché al dipendente era stata contestata un’attività contraria ai doveri d’ufficio e mancava il preventivo gradimento nella scelta del difensore. Nel ricorso per cassazione il Comune ha censurato la sentenza della Corte d’appello che aveva dichiarato tardiva l’opposizione a decreto ingiuntivo: con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 641 e 645 c.p.c., del principio di ultrattività del rito e del principio di apparenza, sostenendo che, poiché il ricorso monitorio era stato introdotto davanti al Tribunale civile ordinario e non come causa di lavoro, l’opposizione andava proposta con citazione secondo il rito ordinario; con il secondo motivo ha lamentato l’erroneo calcolo del termine di deposito dell’opposizione e la violazione del principio di conservazione degli atti, deducendo che nel termine di quaranta giorni era sufficiente la notifica dell’opposizione, mentre il deposito era già avvenuto e, comunque, la tardività non poteva essere affermata in modo tale da sacrificare la validità dell’atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Ha ritenuto che, nel caso concreto, il decreto ingiuntivo fosse stato richiesto e pronunciato dal Tribunale civile ordinario, il quale aveva così assunto una funzione "enunciativa" della natura ordinaria della controversia; di conseguenza, l’opponente poteva legittimamente seguire il modulo della citazione, dovendo questa essere notificata per radicare l’opposizione. La successiva eventuale conversione del rito non poteva avere effetti retroattivi tali da rendere tardiva l’opposizione già proposta secondo il rito apparentemente corretto. La sentenza della Corte d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 d.l. n. 67/1997 conv. in L. n. 135/1997
Richiamato dal Comune come norma ritenuta inapplicabile al caso concreto; la Corte non si pronuncia nel merito sulla sua applicabilità, perché decide la causa sul solo profilo processuale della tempestività dell’opposizione.
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la disciplina del decreto ingiuntivo e i relativi termini/procedimenti di opposizione.
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere la correttezza del modulo processuale seguito nell’opposizione e la conseguente tempestività dell’atto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel primo motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato come parametro del vizio processuale dedotto nel secondo motivo di ricorso e come base per il controllo diretto degli atti processuali.
Richiamato in relazione al principio di conservazione degli effetti giuridici degli atti processuali, invocato dal ricorrente per sostenere la validità dell’opposizione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato in ragione dell’accoglimento del ricorso.
Cita questa norma solo come esempio di procedimento rispetto al quale opera il principio di ultrattività del rito.
Massime di principio
- Quando un giudice emette un decreto ingiuntivo in un determinato rito, il rito adottato dal giudice ha funzione enunciativa della natura della controversia e costituisce il parametro di riferimento per la parte ai fini della scelta del modulo processuale dell’opposizione, anche se quella qualificazione dovesse risultare poi inesatta.
- In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, opera il principio di apparenza: se il provvedimento monitorio è stato emesso nell’ambito del rito ordinario, l’opponente può legittimamente proporre opposizione con citazione, e ai fini della pendenza dell’opposizione è sufficiente la notificazione dell’atto.
- Il principio di ultrattività del rito impedisce che un successivo mutamento o una successiva conversione del rito producano effetti retroattivi tali da rendere tardivo un atto che era stato compiuto in conformità al rito apparente seguito fino a quel momento.
- Nei giudizi in cui assumono rilievo la formazione del giudicato e i termini per impugnare o per opporsi a decreto ingiuntivo, l’esigenza di certezza impone una lettura rigorosa delle forme processuali, ma coordinata con i principi di apparenza e conservazione degli atti.
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