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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27080/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di favoreggiamento (art. 378 c.p.) con plurimi motivi: (i) insufficiente indicazione del contributo materiale e della rappresentazione della portata dell'azione ai fini del favoreggiamento; (ii) errata esclusione della causa di non punibilità ex art. 384 c.p.; (iii) carenza di motivazione circa il pericolo di reiterazione; (iv) omissione della valutazione sulla sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p. e art. 275, comma 2-bis c.p.p.); (v) motivazione generica sul pericolo di inquinamento probatorio; (vi) omissione dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291 c.p.p. (nuova disciplina), con conseguente nullità dell'ordinanza genetica.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi sul quadro indiziario e sulla causa di non punibilità, ma ha invece constatato la fondatezza dei motivi relativi all'inquinamento probatorio e, soprattutto, alla mancata esecuzione dell'interrogatorio preventivo. Il giudice ha ritenuto la motivazione sul pericolo di inquinamento meramente apparente e non adeguatamente specificata rispetto ai fatti e alle prove potenzialmente inquinabili. L'omissione dell'interrogatorio preventivo, dovendo essere obbligatorio salvo eccezioni oggettivamente sussistenti, ha determinato la nullità dell'ordinanza genetica ai sensi dell'art. 292, comma 3-bis c.p.p.; nullità che travolge anche l'ordinanza del riesame. Pertanto sono state annullate senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia l'ordinanza genetica e disposta l'immediata liberazione del ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291 c.p.p. è presupposto dell'adozione di misure personali e può essere omesso solo se ricorrono eccezioni oggettive e adeguatamente motivate (pericolo di fuga, inquinamento probatorio o altre ipotesi tassative); la sua omissione ingiustificata determina nullità dell'ordinanza (art. 292, comma 3-bis c.p.p.).
  • Il pericolo di inquinamento probatorio deve essere motivato con riferimento specifico alle prove concretamente a rischio e alle modalità con cui l'indagato potrebbe incidere sul processo formativo della prova: mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • La nullità derivante dalla mancata esecuzione dell'interrogatorio preventivo è un vizio genetico del titolo cautelare e può essere dedotta in sede di riesame; il tribunale del riesame ha il potere/dovere di verificare tali vizi e di annullare il provvedimento quando ne ricorra la causa.
  • In procedimenti con più indagati non si può automaticamente estendere l'eccezione che giustifica l'omissione dell'interrogatorio per alcuni soggetti anche ad altri: la regola del previo interrogatorio tutela la posizione del singolo e le eccezioni devono essere valutate individualmente, salvo che sussistano ragioni obiettive che giustifichino una deroga unitaria.
  • Se si intende giustificare l'adozione a sorpresa di misure cautelari per rischio di inquinamento probatorio, il provvedimento deve indicare chiaramente quali fonti di prova sono minacciate e in che modo l'indagato potrebbe alterarle; altrimenti la misura è esposta a caducazione per nullità.

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