Cassazione Penale, Sentenza n. 27080/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di favoreggiamento (art. 378 c.p.) con plurimi motivi: (i) insufficiente indicazione del contributo materiale e della rappresentazione della portata dell'azione ai fini del favoreggiamento; (ii) errata esclusione della causa di non punibilità ex art. 384 c.p.; (iii) carenza di motivazione circa il pericolo di reiterazione; (iv) omissione della valutazione sulla sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p. e art. 275, comma 2-bis c.p.p.); (v) motivazione generica sul pericolo di inquinamento probatorio; (vi) omissione dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291 c.p.p. (nuova disciplina), con conseguente nullità dell'ordinanza genetica.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi sul quadro indiziario e sulla causa di non punibilità, ma ha invece constatato la fondatezza dei motivi relativi all'inquinamento probatorio e, soprattutto, alla mancata esecuzione dell'interrogatorio preventivo. Il giudice ha ritenuto la motivazione sul pericolo di inquinamento meramente apparente e non adeguatamente specificata rispetto ai fatti e alle prove potenzialmente inquinabili. L'omissione dell'interrogatorio preventivo, dovendo essere obbligatorio salvo eccezioni oggettivamente sussistenti, ha determinato la nullità dell'ordinanza genetica ai sensi dell'art. 292, comma 3-bis c.p.p.; nullità che travolge anche l'ordinanza del riesame. Pertanto sono state annullate senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia l'ordinanza genetica e disposta l'immediata liberazione del ricorrente.
Norme richiamate
art. 378 cod. pen. (favoreggiamento)
La condotta del ricorrente è stata inquadrata come favoreggiamento per dichiarazioni reticenti e per la connessione societaria alla vettura; la Corte ha però ritenuto che la questione sul contributo materiale e sulla consapevolezza fosse stata sufficientemente valutata dal giudice di merito e i relativi motivi del ricorso manifestamente infondati
art. 384 cod. pen. (cause di non punibilità per la collaborazione)
La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui non sussistevano gli elementi per applicare la causa di non punibilità: non risultavano reperibili elementi che qualificassero l'agire del ricorrente come volto esclusivamente ad evitare un danno grave alla libertà mediante dichiarazioni veritiere nella fattispecie
art. 274, comma 1, lett. a), b), c) cod. proc. pen. (esigenze cautelari)
Le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, tutela della persona offesa) possono giustificare deroghe al previo interrogatorio solo se sussistono oggettivamente e sono adeguatamente motivate; nel caso di specie la lett. c) non è stata dimostrata concretamente per il ricorrente
obbligo di comunicazione al pubblico ministero e di notificazione all'indagato ed al suo difensore di un atto, l'avviso di presentazione per rendere l'interrogatorio
L'interrogatorio preventivo è presupposto dell'adozione della misura cautelare salvo eccezioni oggettive; esso impone doveri informativi e la sua omissione, se ingiustificata, configura un vizio genetico del provvedimento cautelare
art. 292, comma 3-bis cod. proc. pen. (nullità dell'ordinanza se non preceduta dall'interrogatorio)
«l'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'art. 291, comma 1-quater, ...»
La mancata esecuzione dell'interrogatorio preventivo, quando dovuto, determina la nullità dell'ordinanza genetica, nullità da rilevarsi in sede di riesame e non sanabile dal tribunale del riesame con poteri integrativi quando si tratta di vizio genetico
L'interrogatorio preventivo richiede, se svolto in caso di detenzione, documentazione integrale analoga a quella prevista per l'art. 141-bis; le dichiarazioni rese in tale sede devono essere trasmesse e valutate dal giudice a pena di nullità
La documentazione dell'interrogatorio deve essere trasmessa al tribunale del riesame; il tribunale, nell'esercizio del riesame, ha il potere di annullare, riformare o confermare l'ordinanza e di integrare motivazioni salvo che si tratti di vizio genetico insanabile in sede di integrazione
Il Tribunale era chiamato a valutare la prognosi sulla concedibilità della sospensione condizionale in relazione alla personalità dell'imputato; il ricorso sollevava carenza motivazionale su questo profilo, deduzione che il giudice di legittimità ha considerato nel quadro complessivo
art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (nullità di ordine generale a regime intermedio)
La giurisprudenza individua nel mancato rispetto dell'interrogatorio preventivo una nullità di rilevanza intermedia che incide sulla legittimazione del titolo cautelare e che può essere fatta valere in sede di riesame
Massime di principio
- L'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291 c.p.p. è presupposto dell'adozione di misure personali e può essere omesso solo se ricorrono eccezioni oggettive e adeguatamente motivate (pericolo di fuga, inquinamento probatorio o altre ipotesi tassative); la sua omissione ingiustificata determina nullità dell'ordinanza (art. 292, comma 3-bis c.p.p.).
- Il pericolo di inquinamento probatorio deve essere motivato con riferimento specifico alle prove concretamente a rischio e alle modalità con cui l'indagato potrebbe incidere sul processo formativo della prova: mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La nullità derivante dalla mancata esecuzione dell'interrogatorio preventivo è un vizio genetico del titolo cautelare e può essere dedotta in sede di riesame; il tribunale del riesame ha il potere/dovere di verificare tali vizi e di annullare il provvedimento quando ne ricorra la causa.
- In procedimenti con più indagati non si può automaticamente estendere l'eccezione che giustifica l'omissione dell'interrogatorio per alcuni soggetti anche ad altri: la regola del previo interrogatorio tutela la posizione del singolo e le eccezioni devono essere valutate individualmente, salvo che sussistano ragioni obiettive che giustifichino una deroga unitaria.
- Se si intende giustificare l'adozione a sorpresa di misure cautelari per rischio di inquinamento probatorio, il provvedimento deve indicare chiaramente quali fonti di prova sono minacciate e in che modo l'indagato potrebbe alterarle; altrimenti la misura è esposta a caducazione per nullità.
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