Cassazione Penale, Ordinanza n. 35988/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposto tardivamente oltre il termine di 15 giorni per impugnare una sentenza resa con motivazione contestuale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania che lo aveva riguardato per un furto aggravato. Deduceva vizio di motivazione in ordine sia alla ritenuta sussistenza del reato, sia al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione, tuttavia, rilevava d'ufficio che il ricorso era stato depositato oltre il termine di legge: la sentenza d'appello era stata definita con motivazione contestuale all'udienza del 9 aprile 2025, sicché il termine di impugnazione di 15 giorni scadeva il 24 aprile 2025; il ricorso risultava invece depositato il 16 maggio 2025.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, richiamata come base del reato oggetto del giudizio.
Aggravanti contestate in relazione al furto.
Invocato dal ricorrente per sostenere la particolare tenuità del fatto, ma la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Consente la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità del ricorso nei casi di inosservanza dei termini per impugnare.
Richiamato quale causa di inammissibilità per inosservanza dei termini di impugnazione.
Norma sul termine di 15 giorni per proporre impugnazione in caso di sentenza con motivazione contestuale.
Richiamato per individuare il momento di decorrenza del termine di impugnazione in caso di motivazione contestuale.
art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017 n. 103
Ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017 n. 103
Richiamato per la decorrenza temporale della disciplina introdotta dalla riforma.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito è pronunciata con motivazione contestuale, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre secondo le regole ordinarie e deve essere rispettato a pena di inammissibilità.
- L'inosservanza del termine per impugnare integra una causa di inammissibilità rilevabile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità per tardività preclude l'esame dei motivi di ricorso attinenti al merito, inclusa la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata secondo equità.
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