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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28669/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli: Santorelli e Pagliuca sollevano due motivi principali — (1) vizio di motivazione nell'accertamento della loro responsabilità in relazione alla mancata produzione della documentazione contabile della Dama S.r.l. relativa agli anni 2012-2015; (2) violazione di legge e norme processuali per presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Tirri propone un unico motivo sostanzialmente sovrapponibile al secondo, contestando l'utilizzabilità delle dichiarazioni e la base probatoria usata per la sua imputazione (favoreggiamento).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha confermato le condanne rese in primo grado e in appello: Pagliuca e Santorelli condannati per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000; Tirri condannata per il reato di favoreggiamento (art. 378 c.p.). La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale, che si è fondata sul processo verbale di constatazione (p.v.c.) della Guardia di Finanza e sulle dichiarazioni rese dall'operante di polizia giudiziaria; ha inoltre ribadito il principio secondo cui il p.v.c. della Guardia di Finanza, essendo atto amministrativo extraprocessuale, è documento sempre utilizzabile, salvo che dopo l'emersione di indizi di reato non siano state rispettate le modalità prescritte dall'art. 220 disp. att. c.p.p., nel qual caso la parte del documento redatta successivamente all'emersione non è efficacie probatoria. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e al versamento di euro 3.000, determinati in via equitativa, alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma applicata per la responsabilità penale dei due amministratori (omessa o irregolare tenuta della contabilità o rilevanti violazioni in materia fiscale) — la Corte ha confermato la condanna basandosi sulla mancata produzione della documentazione contabile e sugli elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza.

  • art. 378 cod. pen.

    Norma relativa al favoreggiamento applicata a Tirri, ritenuta responsabile per avere agevolato la situazione attraverso l'uso di un verbale assembleare falso e la segnalazione di smarrimento dei documenti dopo l'accesso dei finanzieri.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Richiamata nei profili di doglianza sull'utilizzabilità delle dichiarazioni degli agenti: la Corte ha rilevato che i ricorrenti non hanno fornito specifiche circostanze fattuali per sostenere l'inutilizzabilità e si sono limitati a contestazioni di principio, non dimostrando vizio applicativo della norma.

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la corretta utilizzazione del processo verbale di constatazione: se dopo l'emersione di indizi di reato si procede all'acquisizione di dichiarazioni o atti occorre rispettare le formalità previste; in mancanza, la parte del documento redatta successivamente non può avere efficacia probatoria. La Corte ha ritenuto che tale principio sia stato correttamente applicato dai giudici di merito nel caso concreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'onere delle spese in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso: la Corte ha posto a carico dei ricorrenti le spese del procedimento di cassazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al criterio per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie a carico degli appellanti (assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità): la Corte, ritenuta assente la colpa grave, ha comunque disposto il versamento equitativo di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza è, in linea di principio, documento amministrativo extraprocessuale utilizzabile come prova nel procedimento penale; tuttavia, se nel corso dell'accertamento emergono indizi di reato, le parti del verbale redatte dopo tale emersione richiedono il rispetto delle formalità previste dall'art. 220 disp. att. c.p.p. per mantenere efficacia probatoria.
  • Per impugnare con successo la motivazione dei giudici di merito è necessario formulare censure specifiche e circostanziate: argomentazioni generiche o ripetitive delle stesse questioni già esaminate in sede di merito sono in genere ritenute insufficienti in Cassazione.
  • La contestazione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria richiede l'indicazione precisa dei vizi procedurali o di fatto (quando e come sarebbe stata violata la normativa procedurale), non semplici doglianze di principio.
  • La mancata produzione di documentazione contabile richiesta dall'autorità può costituire base per responsabilità penale in materia tributaria se gli elementi raccolti dagli organi di controllo (p.v.c., dichiarazioni, altri atti) consentono di ricostruire il fatto; la difesa deve dimostrare l'irregolarità probatoria o l'assenza di nesso causale tra i documenti mancanti e l'imputazione.
  • In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese e, in casi non dolosi ma comunque infondati, a contributi equitativi alla Cassa delle Ammende; la mancanza di colpa grave può attenuare ma non escludere tali provvedimenti.

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