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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38846/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale (concesso il 27/03/2023 e sospeso il 14/05/2024), denunciando vizio di motivazione per presunto mancato esame della memoria difensiva depositata il 10/05/2024. In tale memoria si contestavano le contestazioni relative a: ripetute uscite notturne (giustificate da eventi familiari), un incontro saltato con l'UEPE per dimenticanza e con successivo sollecito via email, e l'addebito di partecipazione a una tentata rapina (contestazione fondata su dichiarazioni imprecise della persona offesa e su un riconoscimento fotografico discutibile). Il ricorrente sosteneva che il Tribunale non avesse valutato tali argomentazioni, configurando un vizio logico-motivazionale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse in realtà esaminato e superato le ragioni difensive, motivando adeguatamente la valutazione critica delle giustificazioni fornite. Pur riconoscendo una certa fluidità probatoria sul coinvolgimento nella tentata rapina, il Tribunale ha valutato attendibili le dichiarazioni della persona offesa e il riconoscimento fotografico, nonché l'insieme degli episodi (assenze notturne ripetute, interruzione dei contatti con l'UEPE e la fuga in motocicletta con resistenza a pubblico ufficiale) come indice di mancata adesione al percorso rieducativo e di pericolosità sociale. La Corte ha osservato che il comportamento più recente — fuga in motocicletta con sorpassi azzardati, passaggi con semaforo rosso, guida contromano e attraversamento di aree pedonali — era già di per sé sufficiente a giustificare la revoca. In conclusione il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 51-ter Ordinamento penitenziario

    sospensione ai sensi dell'art. 51-ter Ord. pen.

    consente la sospensione dell'affidamento in prova; qui il Magistrato di sorveglianza aveva sospeso la misura prima della revoca

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    vizio di motivazione dedotto nel ricorso per cassazione

    la Corte valuta se vi sia stato omesso o contraddittorio esame delle ragioni difensive; nel caso ha ritenuto che le argomentazioni difensive siano state esaminate e superate, escludendo il vizio

  • art. 616, comma 1 c.p.p.

    condanna al pagamento delle spese processuali

    norma che regola l'addebito delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese

Massime di principio

  • Nei procedimenti di sorveglianza il giudice può valutare fatti che costituiscono anche ipotesi di reato senza attendere l'esito del procedimento penale, purché tali fatti siano pertinenti alla valutazione dell'adesione al percorso di trattamento rieducativo
  • La valutazione della credibilità delle dichiarazioni e la ponderazione delle prove nel giudizio di sorveglianza rientrano nel merito motivazionale del giudice di merito e sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizio logico-formale evidente
  • Il deposito di una memoria difensiva non comporta automaticamente l'annullamento del provvedimento se il giudice, anche senza citarla testualmente, ha comunque considerato e confutato le argomentazioni in essa contenute; per configurare omissione occorre dimostrare che le ragioni non sono state valutate affatto
  • Un insieme di comportamenti, anche se singolarmente contestabili o dubbiosi, può essere valutato nel loro complesso come indice di mancata adesione al percorso rieducativo e giustificare la revoca dell'affidamento; un fatto recente grave può essere decisivo
  • Per il difensore che impugna per vizi di motivazione è importante dimostrare puntualmente l'omesso esame o la contraddittorietà delle argomentazioni fondamentali, nonché l'effettiva incidenza delle ragioni non valutate sul decisum

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