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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14983/2020 del 15/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Brescia l’avviso di accertamento e l’atto di irrogazione delle sanzioni relativi al recupero delle accise sull’energia elettrica per gli anni 2011-2013, fondati sull’assunta inapplicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lett. f), del D.Lgs. n. 504/1995. La Commissione tributaria provinciale accolse i ricorsi riuniti. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 1558/2018, depositata il 9 aprile 2018, rigettò l’appello dell’Agenzia: ritenne pacifico il superamento della soglia di consumo prevista per l’esenzione, poiché i consumi indicati nelle dichiarazioni annuali non erano stati contestati, e giudicò non perentorio il termine mensile per comunicare i consumi del mese precedente. L’Agenzia ha proposto quattro motivi: il primo denunciava motivazione perplessa e confusione tra comunicazione mensile e dato annuale; il secondo e il terzo contestavano, sotto il profilo della violazione di legge, che il termine mensile, fissato al giorno 20, non fosse perentorio e che il suo superamento non comportasse decadenza dall’esenzione; il quarto denunciava la violazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 per l’annullamento, asseritamente implicito, delle sanzioni conseguente all’annullamento del recupero delle accise.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha riqualificato il primo motivo come censura di error in iudicando e lo ha esaminato congiuntamente al secondo e al terzo, giudicandoli infondati: l’omessa comunicazione mensile dei consumi entro il termine previsto non determina decadenza dall’esenzione, perché nessuna disposizione la prevede e la comunicazione ha natura di adempimento formale, mentre i dati rilevanti ai fini della liquidazione e dell’accertamento dell’accisa sono riportati nelle comunicazioni annuali. Il quarto motivo è rimasto assorbito per effetto del rigetto dei primi tre e della conseguente conferma dell’annullamento dell’avviso di recupero delle accise. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, in ragione del consolidamento dell’orientamento sulla natura non perentoria del termine successivamente alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 3, lett. f), D.Lgs. n. 504/1995

    in tema di accise sull’energia elettrica, l’omessa comunicazione mensile dei consumi all’Amministrazione finanziaria entro il termine previsto non comporta la decadenza dall’agevolazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 3, lett. f), (nella formulazione applicabile ratione temporis), non essendo tale decadenza prevista da alcuna disposizione e costituendo detta comunicazione un adempimento formale i cui dati sono comunque riportati nelle comunicazioni annuali, le quali soltanto assumono effettivo rilievo ai fini della liquidazione e dell’accertamento dell’accisa.

    Il termine per la comunicazione mensile dei consumi non è perentorio e la sua inosservanza non comporta decadenza dall’esenzione, poiché tale conseguenza non è prevista da alcuna disposizione; la comunicazione mensile è un adempimento formale e i dati rilevanti per liquidazione e accertamento sono contenuti nelle comunicazioni annuali.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Quanto alle spese di legittimità, il consolidamento, successivo alla proposizione dell’odierno ricorso, dell’orientamento circa la natura non perentoria del termine ex art. 52, comma 3, lett. f), determina la loro integrale compensazione tra le parti, ex art. 92 c.p.c., comma 2.

    La Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese di legittimità in considerazione del consolidamento dell’orientamento sulla natura non perentoria del termine dopo la proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di accise sull’energia elettrica, l’omessa comunicazione mensile dei consumi entro il termine previsto non comporta la decadenza dall’esenzione di cui all’art. 52, comma 3, lett. f), del D.Lgs. n. 504/1995, quando nessuna disposizione preveda tale conseguenza.
  • La comunicazione mensile dei consumi costituisce un adempimento formale se i relativi dati sono riportati nelle comunicazioni annuali, che sono quelle rilevanti ai fini della liquidazione e dell’accertamento dell’accisa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

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