Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8158/2022 del 07/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto di conferma delle misure di prevenzione e della confisca patrimoniale. V. contestava che la Corte d'appello avesse disatteso la consulenza tecnica di parte e non avesse valutato correttamente il regime fiscale e i redditi dell'impresa agricola, nonché la perimetrazione temporale della pericolosità sociale. C. censurava l'attribuzione della disponibilità esclusiva di quote di due immobili a Vincenzo, contestando la valutazione delle intercettazioni, la convivenza, la quantificazione dei redditi della famiglia e la sperequazione tra entrate lecite e spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto applicabile l'art.10 co.3 d.lgs. 159/2011, secondo cui il ricorso in cassazione contro decreti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, e che i vizî di motivazione sono sindacabili solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente. Il giudice ha valutato la nuova motivazione della Corte di appello (in composizione differente) congrua e non apparente: ha indicato elementi probatori precisi (intercettazioni analitiche, istanza di permesso di costruire presentata solo da Vincenzo, mancanza di prova di concorso di familiari nelle spese, cronologia delle spese 2010-2012) e ha confrontato anno per anno redditi e spese rilevando sperequazione. Poiché gran parte delle censure di Cosimo riguardava in realtà la posizione economica di Vincenzo, esse non erano idonee a dimostrare la fittizietà dell'intestazione della sua quota. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 4 co. 1 lett. a) e lett. b)

    Norma usata per inquadrare la qualifica di "appartenente ad associazione mafiosa" e giustificare l'adozione della misura di prevenzione personale nei confronti di Vincenzo

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 10 co. 3

    Interpretata nel senso che il ricorso per cassazione contro i decreti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; i vizi di motivazione sono sindacabili solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 7 co. 1

    Richiamato insieme ad altre norme per richiedere l'obbligo di motivazione nel decreto in materia di misure di prevenzione

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 10 co. 2

    Evocato congiuntamente all'art.7 per sottolineare il dovere motivazionale dei giudici nelle decisioni sulle misure di prevenzione

  • cod. proc. pen., art. 125 co. 3

    Richiamato per il principio generale relativo all'obbligo di motivazione degli atti decisori in materia penale e di prevenzione

  • cod. proc. pen., art. 606 co. 1 lett. b)

    Norma procedurale invocata dai ricorrenti per censurare la motivazione di merito; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili per le ragioni richiamate dall'art.10 co.3 d.lgs. 159/2011

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 24

    Richiamato in rapporto al tema della "perimetrazione della pericolosità sociale" ai fini della confisca; i giudici d'appello hanno invece dato adeguata collocazione temporale alle acquisizioni

  • cod. proc. pen., art. 616

    Usato per giustificare l'irrogazione della somma a titolo di ammenda per l'inammissibilità dei ricorsi e per la valutazione della colpa che ha determinato l'inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro i decreti di prevenzione è ammesso esclusivamente per violazione di legge (d.lgs. 159/2011, art.10 co.3); le critiche meramente circa la valutazione del materiale probatorio o la motivazione sono in gran parte inammissibili, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
  • Per sostenere la non riconducibilità di beni a un terzo interessato (terzo rispetto al proposto), è necessario dimostrare concretamente il carattere non fittizio dell'intestazione (prove di apporto economico, partecipazione decisionale e gestionale), poiché elementi quali intercettazioni, domande di permesso e ripartizione temporale delle spese possono essere ritenuti decisivi dal giudice.
  • Le consulenze di parte non garantiscono di per sé l'annullamento della confisca: il giudice dell'appello deve essere confrontato con esse e motivare in modo specifico l'accoglimento o il rigetto delle loro conclusioni; la Suprema Corte sindaca solo l'assenza o la fittiziosità della motivazione.
  • La ricostruzione temporale degli investimenti e il confronto anno per anno tra redditi dichiarati e spese sostenute (sperequazione) rappresentano strumenti valutativi ritenuti idonei a fondare la confisca di prevenzione, quando ben motivati e documentati.
  • Le contestazioni di fatto (es. convivenza, calcolo dei redditi, valutazioni tecniche sui costi di costruzione) sono difficilmente sindacabili in cassazione nei procedimenti di prevenzione e devono essere opposte prima e con efficacia nelle sedi di merito; il ricorso in cassazione non è il rimedio per ritrattare valutazioni probatorie non manifestamente illogiche o prive di motivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.