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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07024/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 13/03/2025. Dall'ordinanza emerge che la decisione impugnata riguardava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso viene ritenuto inammissibile perché i motivi sono meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito, senza confrontarsi efficacemente con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte rileva che le doglianze riproponevano profili già valutati dai giudici di merito, con motivazione ritenuta corretta, puntuale, coerente e priva di manifeste illogicità, sia quanto agli elementi costitutivi anche soggettivi del reato di resistenza ex art. 337 c.p. sia quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale; la Corte osserva che gli elementi costitutivi, anche soggettivi, del reato erano stati correttamente valutati dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese nel merito, senza indicare specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
  • La Corte di cassazione non può essere sollecitata a una nuova valutazione del merito quando la motivazione della sentenza impugnata sia coerente, puntuale e immune da manifeste incongruenze logiche.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti specifiche aporie o illogicità, non quando la decisione risulti adeguatamente motivata.
  • All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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