Cassazione Penale, Ordinanza n. 04265/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva riconosciuto responsabile, contestando: 1) la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di furto; 2) la tenuta della motivazione sulla responsabilità per ricettazione in relazione a un'autovettura Fiat Panda e alla targa apposta; 3) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) la mancata declaratoria di prescrizione, assumendo che il termine fosse maturato; 5) la sussistenza della recidiva e il conseguente aumento di pena, nonché l'ulteriore aumento finale per la continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte non consentiti in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto o perché non specificamente dedotti in appello, e in parte manifestamente infondati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non dedotto in appello e dunque non scrutinabile; il secondo e il terzo motivo inammissibili perché miravano a una diversa ricostruzione dei fatti e a una mera riproposizione di doglianze già disattese; il quarto motivo infondato perché, tenuta conto della recidiva specifica ritenuta in sentenza, il termine di prescrizione non era ancora maturato; il motivo sulla recidiva infondato perché la Corte territoriale aveva motivato congruamente sulla persistente inclinazione a delinquere; il motivo sull'aumento di pena per continuazione infondato perché l'aumento era contenuto e conforme a quello del primo giudice, senza necessità di ulteriore specifica motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura non dedotta come motivo di appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione a pena di inammissibilità.
La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando difetta il requisito della non abitualità della condotta.
Ai fini della prescrizione va computato l'aumento del termine base quando sia ritenuta la recidiva specifica quale circostanza aggravante ad effetto speciale.
La recidiva specifica rileva anche nella disciplina della proroga del termine prescrizionale in presenza di atti interruttivi.
La valutazione della recidiva richiede un esame concreto del rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che introducano per la prima volta questioni non dedotte in appello, salvo specifica contestazione dell'incompletezza o erroneità della sintesi dei motivi di gravame riportata nella sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di diversa lettura dei fatti, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede, oltre agli indici di minima offensività, anche la non abitualità della condotta; se tale requisito manca, la causa non è applicabile.
- Ai fini del calcolo della prescrizione occorre tener conto della recidiva specifica ritenuta in sentenza quando essa incide sul termine base e sulla proroga conseguente agli atti interruttivi.
- La recidiva non può essere affermata in modo apodittico: il giudice deve motivare in concreto sulla relazione tra i precedenti e il fatto attuale, verificando se i precedenti denotino una persistente inclinazione al delitto.
- Quando l'aumento di pena per continuazione è contenuto e conforme a quello già applicato dal primo giudice, non è necessaria una motivazione analitica ulteriore, essendo il livello di motivazione proporzionato all'entità dell'aumento.
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