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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06690/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 217 l. fall., con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità penale, ma la censura, secondo la Corte, si risolveva in una mera proposta di lettura alternativa del compendio probatorio, senza dedurre un reale travisamento della prova e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva richiamato in particolare le dichiarazioni del commercialista incaricato della contabilità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che la prescrizione sarebbe maturata prima della decisione di secondo grado; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la recidiva reiterata comportava l'aumento di due terzi del termine prescrizionale per effetto dell'interruzione e che, considerata anche una sospensione complessiva di 64 giorni, il termine di prescrizione sarebbe scaduto solo dopo la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non conteneva censure di legittimità ma una ricostruzione alternativa dei fatti, e il secondo motivo manifestamente infondato perché la prescrizione non era maturata prima della sentenza d'appello; ha inoltre precisato che, essendo il ricorso inammissibile, non poteva essere rilevata la prescrizione in questa sede. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 217 legge fall.

    È la fattispecie incriminatrice per cui era stata confermata la condanna in appello; la Corte non entra nel merito della sua configurazione, limitandosi a prendere atto della condanna.

  • art. 129 c.p.p.

    La prescrizione non può essere rilevata in sede di legittimità quando il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.

  • art. 99, comma 4 c.p.

    La recidiva reiterata è stata ritenuta e ha inciso sul calcolo del termine prescrizionale, determinando un aumento del termine.

  • art. 161, comma 2 c.p.

    L'interruzione della prescrizione, in presenza della recidiva reiterata, comporta l'aumento di due terzi del termine di prescrizione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisata colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre alla motivazione impugnata una diversa ricostruzione del fatto: il ricorso deve misurarsi specificamente con l'iter argomentativo della sentenza e denunciare un vero vizio di legittimità, come il travisamento della prova nei limiti consentiti.
  • La deduzione della prescrizione è incompatibile con un ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi: la Corte di cassazione non può rilevare d'ufficio la causa estintiva quando l'impugnazione non è ammissibile.
  • Ai fini del calcolo della prescrizione, la recidiva reiterata può incidere in modo significativo sul termine, determinando l'aumento previsto dalla legge per effetto dell'interruzione.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è evidente, il ricorrente può essere condannato, oltre alle spese processuali, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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