Cassazione Civile, Ordinanza n. 16819/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia trae origine da un primo giudizio tra una società commerciale e una società immobiliare, conclusosi prima con una sentenza di primo grado favorevole alla società immobiliare e poi con riforma in appello, che aveva condannato la prima alla restituzione di quanto percepito in esecuzione. Successivamente, la società creditrice ha agito in revocatoria ordinaria contro un atto pubblico con cui la debitrice aveva venduto un intero complesso edilizio composto da numerose unità immobiliari e terreno pertinenziale, sostenendo che tale alienazione avesse depauperato il patrimonio del debitore e reso più difficile la soddisfazione del credito. La Corte d'appello ha confermato l'inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c. ritenendo sussistenti consilium fraudis ed eventus damni. Con il ricorso per cassazione la società venditrice ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse male inteso il motivo di appello: secondo la ricorrente, al momento della vendita non vi era consapevolezza del pregiudizio, perché la controparte aveva visto respinte in precedenza istanze cautelari e, soprattutto, non era ancora debitrice della somma poi restituita; perciò non poteva configurarsi né la scientia damni né il consilium fraudis, trattandosi al più di un credito non ancora azionato giudizialmente o di una mera aspettativa, rispetto alla quale la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo, rilevando che il giudice d'appello non aveva esaminato compiutamente la censura relativa all'anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto impugnato e non aveva quindi motivato in modo adeguato sulla sussistenza del presupposto soggettivo della revocatoria. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti della censura accolta e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
inefficacia dell'atto nei confronti del creditore; nozione lata di credito; valutazione di consilium fraudis e scientia damni
Per l'azione revocatoria ordinaria è sufficiente una mera ragione di credito, anche eventuale o litigiosa, non occorrendo un credito certo, liquido, esigibile o già accertato in giudizio. Il giudice deve però verificare la preesistenza del credito rispetto all'atto dispositivo e la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore.
nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia
La Corte richiama il principio per cui il giudice di merito deve pronunciarsi sulla censura effettivamente proposta, senza alterarne il contenuto, e l'omesso esame di un motivo devoluto integra vizio rilevante in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
nullità della sentenza e del procedimento
Il vizio denunciato è stato ricondotto alla nullità della sentenza per omessa pronuncia o mancato esame del motivo di appello.
art. 1224, secondo comma, c.c.
È menzionato nella domanda originaria come accessorio richiesto dalla parte attrice nel primo giudizio, ma non costituisce oggetto della decisione di legittimità.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria il credito dell'attore può essere anche soltanto eventuale, litigioso o non ancora liquidato, purché sussista una ragione creditoria idonea a fondare la legittimazione all'impugnazione dell'atto dispositivo.
- Ai fini della revocatoria, il giudice deve accertare in modo rigoroso la consistenza del credito, la sua anteriorità rispetto all'atto pregiudizievole e l'effetto di aggravamento della difficoltà di soddisfacimento coattivo; solo dalla valutazione complessiva di tali elementi può desumersi l'eventus damni.
- Il requisito soggettivo della scientia damni consiste nella consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca o può arrecare alle ragioni creditorie; tale consapevolezza va valutata con riferimento al momento di insorgenza del credito, non al successivo accertamento giudiziale.
- L'omesso esame di una censura specifica devoluta con l'appello, specie se relativa alla preesistenza o meno del credito e al correlato presupposto soggettivo della revocatoria, integra vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
- La revocatoria ordinaria non richiede che il credito sia già esigibile o giudizialmente accertato, ma pretende comunque che il creditore dimostri l'esistenza della propria ragione di credito con i mezzi di prova disponibili.
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