Cassazione Civile, Ordinanza n. 33335/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1999, emesso sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza, l'amministrazione aveva contestato a un imprenditore l'omessa contabilizzazione di ricavi e l'utilizzo in dichiarazione di fatture di acquisto relative a operazioni inesistenti, con recupero di maggiori imposte dirette e IVA per costi ritenuti fittizi. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, mentre in appello era stato accolto il gravame erariale e confermata la pretesa fiscale. Il contribuente aveva quindi proposto revocazione contro la sentenza d'appello, deducendo un errore di fatto nella valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e nella percezione delle prove, sostenendo che il giudice tributario avesse attribuito al perito conclusioni non corrispondenti al vero e avesse erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio, trascurando i rapporti sintetici depositati. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha censurato tale declaratoria denunciando, formalmente, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma sostanzialmente riproponendo il tema dell'asserita erronea valutazione delle prove e della CTU.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso perché la censura, pur formalmente inquadrata come omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione. Ha ribadito che l'errato apprezzamento delle risultanze istruttorie non integra errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma al più un error in iudicando o in procedendo, denunciabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata non era mancante, apparente o incomprensibile, dunque non superava il limite del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore importo previsto per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio presuppone una svista percettiva o un errore di fatto, non l'errato apprezzamento delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione richiede una svista percettiva oggettiva, non già una diversa lettura o valutazione delle prove raccolte nel processo.
- L'erroneo apprezzamento di una consulenza tecnica d'ufficio o di altri elementi istruttori non integra errore revocatorio, ma attiene al merito della decisione ed è censurabile solo con i mezzi ordinari di impugnazione.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una rivisitazione complessiva del materiale probatorio e una nuova ricostruzione dei fatti.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al solo minimo costituzionale: è denunciabile solo una motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o oggettivamente incomprensibile.
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