Cassazione Penale, Sentenza n. 1889/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia e di retrodatazione della custodia cautelare. L'istante chiedeva che l'inizio della custodia cautelare fosse retrodatato al 24/06/2022 (data dell'arresto in flagranza per trasporto di cocaina), sostenendo che il sopravvenuto stato detentivo aveva determinato la cessazione della sua partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (contestata in forma "aperta" dall'aprile-luglio 2022 e ancora in corso), e richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Giorgi) per sostenere la possibilità di diversa ricostruzione temporale della consumazione del reato per ciascun destinatario della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che, in presenza di una contestazione formulata in maniera "aperta" sulla durata dell'associazione, il sopravvenuto stato detentivo determina solo una presunzione relativa di prosecuzione della partecipazione che va comunque supportata da elementi concreti. Nel caso di specie il tribunale aveva motivato la permanenza della partecipazione del Kolaj sulla base di intercettazioni e dell'introduzione illecita di un telefono in carcere che il Kolaj ha effettivamente ricevuto, elemento sintomatico di partecipazione attiva. La Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica tale motivazione, dichiarando inammissibile il ricorso; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e ha disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente.
Norme richiamate
Individua la competenza del Tribunale in funzione di giudice cautelare; richiamato per inquadrare la funzione del giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata.
Regola la declaratoria di inefficacia e la possibile retrodatazione dei termini di custodia cautelare; interpretata in senso restrittivo: la retrodatazione è ammessa solo se i fatti oggetto della successiva ordinanza sono anteriori all'emanazione della prima ordinanza e sono provabili in termini concreti
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sul reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il reato associativo contestato in forma aperta comporta la presunzione relativa di persistenza della partecipazione anche dopo l'arresto, salvo elementi concreti contrari
art. 73 e art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Principali norme sostanziali richiamate per i reati fine (traffico e detenzione di stupefacenti e circostanze aggravanti/concorrenti), contestati insieme all'associazione
Prevede l'obbligo di rifondere le spese processuali in caso di condanna per soccombenza; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale che impone l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto tale trasmissione.
Sezioni Unite, n. 48109 del 19/07/2018 (Giorgi)
Richiamata come principio che impone di considerare la posizione soggettiva e temporale di ciascun destinatario in caso di contestazione unica plurima; riconosce la possibilità di offrire diversa ricostruzione temporale, ma non esclude la presunzione relativa di prosecuzione della partecipazione quando la contestazione è formulata in termini di perdurante condotta
Sez. U., n. 14535 del 10/04/2007 (Librato) e giurisprudenza di legittimità successiva
Giurisprudenza consolidata cui la Corte si è richiamata: la retrodatazione prevista dall'art. 297 c.p.p. presuppone l'anteriorità dei fatti rispetto alla prima ordinanza; in caso di contestazione aperta la retrodatazione non è automaticamente possibile e la prosecuzione della partecipazione deve essere provata con elementi concreti
Massime di principio
- La retrodatazione della custodia cautelare ex art. 297 c.p.p. è possibile solo se i fatti oggetto della successiva ordinanza sono dimostrabilmente anteriori alla prima ordinanza di custodia.
- In caso di contestazione formulata in modo "aperto" (es. indicazione temporale estesa e persistente), lo stato detentivo sopravvenuto determina una presunzione relativa di prosecuzione della partecipazione all'associazione, non una cessazione automatica.
- La presunzione relativa di persistenza può essere superata solo con elementi concreti e specifici che dimostrino il recesso o l'esclusione dell'indagato o comunque la cessazione della sua partecipazione.
- Intercettazioni e comportamenti post-arresto (ad es. ricezione/uso di telefoni introdotti illecitamente in carcere, scambi di direttive) costituiscono elementi forti per ritenere la protrazione della condotta associativa.
- La difesa, per ottenere la retrodatazione, deve proporre una ricostruzione temporale plausibile e documentata per ciascun imputato, indicando fatti o comportamenti obiettivi che dimostrino la cessazione della partecipazione.
- Il giudice deve valutare la posizione individuale di ciascun destinatario della misura, ma la valutazione può legittimamente ritenere non superata la presunzione di continuità se sussistono indizi concreti contrari.
- In cassazione, l'impugnazione che si limiti a proposte alternative di interpretazione delle prove senza confutare concretamente la motivazione del giudice di merito rischia l'inammissibilità per manifesta infondatezza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1846/2024 del 16/01/2024
- Sentenza penale · 16 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1847/2024 del 16/01/2024
- Sentenza penale · 16 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1848/2024 del 16/01/2024
- Sentenza penale · 16 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1849/2024 del 16/01/2024
- Sentenza penale · 16 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1851/2024 del 16/01/2024
- Sentenza penale · 16 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1852/2024 del 16/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →