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Ordinanza

Ordinanza n. 53/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a. del decreto prot. -OMISSIS- del 18.6.2025 - successivamente conosciuto - della Prefettura di Salerno Ufficio Territoriale del Governo- Area 1 Staff, recante diniego dell'istanza di rinnovo di porto di pistola per difesa personale presentata dal ricorrente; b. della nota prot. -OMISSIS- del 10.12.2024 - successivamente conosciuta - della Prefettura di Salerno Ufficio Territoriale del Governo- Area 1 Staff, recante comunicazione ex art. 10-bis L. n. 241/1990 e s.m.i. sull'istanza di rinnovo di porto d'armi presentata dal ricorrente; c. della nota prot. -OMISSIS- del 6.12.2024 della Questura di Salerno, indicata nel provvedimento impugnato sub A), mai conosciuta prima dal ricorrente; d. della nota prot. -OMISSIS- del 3.1.2025 - indicata nel provvedimento impugnato sub A) senza precisare da quale organo provenga; e. della nota prot.-OMISSIS- del 19.5.2025 della Questura di Salerno, indicata nel provvedimento impugnato sub A), mai conosciuta prima dal ricorrente; f. di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e/o conseguenti e, in particolare e laddove possa occorrere, delle informative, degli accertamenti, delle attività e degli gli atti istruttori ai quali si fa generico riferimento nei provvedimenti impugnati sub A) e B) ma non indicati neppure con i numeri di protocollo e/o date, comunque sconosciuti al ricorrente. Nonché, in seguito alla proposizione dei motivi aggiunti: A. del provvedimento prot. int. -OMISSIS-e prot. uscita -OMISSIS- del 19.11.2025 della Prefettura di Salerno – Ufficio Territoriale di Governo con il quale la Prefettura ha respinto nuovamente l’istanza di rilascio della licenza di porto d’armi presentata dal ricorrente ed ha confermato il diniego impugnato con il ricorso principale; B. della nota prot. -OMISSIS-del 3.11.2025 della Questura di Salerno, indicata nel provvedimento impugnato sub A), mai comunicata e non conosciuta prima dal ricorrente; C. della nota prot. -OMISSIS- del 12.11.2025 del Commissariato P.S. Distaccato di -OMISSIS- – indicata nel provvedimento impugnato sub A), mai conosciuta e non conosciuta prima dal ricorrente; D. di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e/o conseguenti e, in particolare e laddove possa occorrere, delle informative, degli accertamenti, delle attività e degli gli atti istruttori eventualmente esistenti e non indicati neppure con i numeri di protocollo e/o date, comunque sconosciuti al ricorrente.

Giustizia amministrativa202501503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, comunicazione di preavviso di rigetto e atti istruttori presupposti; successivo nuovo diniego confermativo impugnato con motivi aggiunti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Prefettura di Salerno relativo all'istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale, nonché il preavviso di rigetto e diversi atti istruttori della Questura e di altri organi, deducendone l'illegittimità. Con motivi aggiunti ha impugnato un successivo provvedimento prefettizio che ha nuovamente respinto l'istanza e confermato il diniego originario, oltre alle ulteriori note istruttorie richiamate. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di ricorso, ma emerge la contestazione della valutazione amministrativa posta a fondamento del diniego e della mancata adeguata considerazione della precedente condotta del richiedente, che non aveva mai dato adito a dubbi sul corretto uso delle armi. In sede cautelare il ricorrente ha inoltre prospettato un grave pregiudizio per la propria incolumità personale, desumibile dai fatti denunciati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il periculum in mora, ravvisando la gravità del pregiudizio prospettato e il rischio per l'incolumità personale del ricorrente. Ha inoltre ravvisato profili di fumus boni iuris, poiché la precedente condotta del ricorrente, sempre corretta quanto all'uso delle armi, non sembrava essere stata adeguatamente valorizzata dall'amministrazione. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso i provvedimenti impugnati, fissando l'udienza pubblica di merito per il 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare di sospensione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo della licenza, impugnata dal ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un diniego amministrativo può essere concessa quando il ricorrente prospetti un pregiudizio grave e concreto alla propria incolumità personale, idoneo a integrare il periculum in mora.
  • Nella valutazione cautelare del diniego di rinnovo di una licenza di porto d'armi, assume rilievo la considerazione complessiva della condotta pregressa dell'interessato; la mancata adeguata valorizzazione di una precedente condotta sempre corretta nell'uso delle armi può integrare un profilo di fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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