Cassazione Penale, Sentenza n. 06070/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato due incidenti di esecuzione: (1) istanza di emissione di un provvedimento esecutivo unitario con unificazione dei cumuli e applicazione del cumulo giuridico e del criterio moderatore ex art. 78 c.p. nonché anticipazione della decorrenza della pena alla data del 20/06/2003; (2) riconoscimento della continuazione tra plurime sentenze di condanna (anche con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis). Il ricorrente denunciava vizio di motivazione, errata individuazione della data di decorrenza della pena, mancata riunione del reato 416-bis in altro cumulo e mancato riconoscimento della continuazione, nonostante dichiarazioni di collaboratori e pronunce pregresse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla decisione sulle questioni relative al cumulo delle pene e ha rinviato la materia alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio, rilevando carenza di adeguata motivazione circa il diniego dell'unificazione dei cumuli e l'individuazione della data di decorrenza della pena (2/12/2008 vs 20/06/2003). Ha invece dichiarato inammissibile il motivo relativo al riconoscimento della continuazione, ritenendo adeguata la motivazione del giudice di merito che aveva escluso l'esistenza di un disegno criminoso unitario nonostante le dichiarazioni dei collaboratori e la natura omogenea dei reati.
Norme richiamate
Principio moderatore del cumulo: rileva al momento di costituzione del cumulo giuridico (data di passaggio in giudicato) per determinare decorrenza e determinazione della pena complessiva; la Corte ha richiamato l'esigenza di corretta individuazione temporale per applicare il criterio.
Norma che disciplina l'emissione del provvedimento esecutivo unitario di cumulo delle pene; il provvedimento impugnato ha negato l'unificazione senza adeguata motivazione, motivo per cui la Cassazione ha annullato e rinviato.
Richiamato in relazione a vizi di motivazione contestati: la doglianza mirava a evidenziare la carenza nella motivazione del giudice di merito; la Cassazione ha ritenuto che, quanto alla questione del cumulo, la motivazione fosse effettivamente insufficiente.
art. 606 comma 1 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; usata come parametro per inquadrare le censure (lett. b, c, d, e) che il ricorrente ha proposto; la Corte ha separato i motivi ritenendo fondato solo il primo sul punto del cumulo e inammissibile il secondo sulla continuazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la corretta enunciazione e numerazione dei motivi nel ricorso per cassazione; menzionata per conformità formale alla struttura del ricorso.
Reato di associazione mafiosa oggetto di uno dei cumuli; la Corte territoriale aveva escluso la ricompresenza del fatto in altro cumulo e la Cassazione ha ritenuto che su tale punto fosse necessaria una migliore motivazione in relazione al cumulo.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021 (Gattuso)
Principio secondo cui, ai fini del riconoscimento della continuazione tra reati di associazione mafiosa, non è sufficiente la mera omogeneità tipologica delle condotte: è necessario dimostrare l'unità del momento deliberativo e la sua attuazione (disegno criminoso unitario).
Massime di principio
- Per ottenere l'unificazione dei cumuli e l'applicazione dell'art. 78 c.p. è essenziale indicare con chiarezza le date dei provvedimenti e la data di costituzione del cumulo (passaggio in giudicato), poiché da ciò dipende la decorrenza della pena.
- Se si richiede l'anticipazione della decorrenza della pena bisogna documentare la detenzione ininterrotta e collegare temporalmente il periodo di detenzione alla costituzione del cumulo giuridico.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare esplicitamente il diniego di unificazione dei cumuli, spiegando perché non ricorrono i presupposti per l'applicazione del criterio moderatore; l'assenza di motivazione adeguata può determinare annullamento e rinvio.
- Per il riconoscimento della continuazione tra reati (soprattutto in reati associativi o di tipo mafioso) non basta dimostrare omogeneità di reati o la mera partecipazione all'associazione: occorre provare un progetto criminoso unitario e un momento decisionale comune; le dichiarazioni dei collaboratori possono essere utili ma, se solo indicative, potrebbero non essere decisive.
- In presenza di pronunce di ricalcolo o rideterminazione di pene successive, il ricorrente deve indicare chiaramente gli effetti di tali provvedimenti sul cumulo complessivo per consentire al giudice dell'esecuzione un calcolo corretto.
- La Cassazione può essere limitata nell'annullamento: se rileva carenze motivate solo su punti specifici (es. cumulo) annullerà e rinvierà solo su quelli, lasciando impregiudicata la restante parte della decisione (es. diniego della continuazione).
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