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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13510/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ciclista)

La controversia

La controversia trae origine da un sinistro stradale avvenuto il 9 agosto 2014 a Riccione, sulla Strada Statale Adriatica, nel quale una motocicletta e una bicicletta collidevano riportando danni materiali. Nei giudizi di merito il conducente della motocicletta e la ciclista erano stati ritenuti corresponsabili in pari misura; la sentenza d'appello aveva confermato la decisione del Giudice di pace. Il soccombente aveva poi proposto ricorso per cassazione, ma la Corte lo aveva dichiarato inammissibile con ordinanza n. 17253/2022, ritenendo che il primo motivo, formalmente rubricato come motivazione apparente e nullità ex art. 360 n. 4 c.p.c., mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Con il presente ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., il ricorrente ha dedotto errore di fatto, sostenendo che i giudici di merito avessero travisato le circostanze del sinistro: in particolare, avrebbero errato nel ritenere che il motociclista stesse per affrontare una curva anziché esserne appena uscito e nell'attribuirgli colpa per non aver tenuto scrupolosamente la destra, circostanza che sarebbe stata causalmente irrilevante. Ha inoltre sostenuto che la Cassazione, dichiarando inammissibile il motivo, avrebbe a sua volta errato nel qualificare la censura come richiesta di rivalutazione del fatto, anziché come denuncia di vizio di motivazione apparente.

La decisione

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i vizi denunciati non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma al più un errore di giudizio sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle censure, sottratto al rimedio straordinario. Ha inoltre osservato che l'asserito errore riguardava le decisioni di merito e non un errore interno alla pronuncia di legittimità, mentre la revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. richiede che l'errore sia autonomo e incidente esclusivamente sulla sentenza della Corte. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per abuso del processo e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione

    consente la revocazione della decisione di legittimità solo per errore di fatto nei limiti rigorosi delineati dalla giurisprudenza.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio è una svista percettiva, non un errore di giudizio; deve riguardare un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    motivazione apparente e conseguente nullità della sentenza

    la censura formulata dal ricorrente era stata qualificata come inammissibile perché mirante in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 375 c.p.c.

    pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all'art. 391-quater c.p.c., ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391-bis

    è richiamato solo per la disciplina della trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    somma equitativamente determinata

    la proposizione di un mezzo di gravame manifestamente inammissibile può integrare abuso del processo e giustificare la condanna al pagamento di una somma aggiuntiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 6 CEDU

    richiamato in funzione argomentativa per bilanciare accesso alla giustizia e strumenti dissuasivi contro impugnazioni abusive.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva immediatamente percepibile e non è configurabile quando la censura investe la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice.
  • La revocazione della sentenza di cassazione è ammessa solo se l'errore di fatto è interno al giudizio di legittimità, autonomo e incidente esclusivamente sulla pronuncia della Corte; se l'errore riguarda il merito, il rimedio è quello dell'impugnazione ordinaria.
  • Non sussiste errore di fatto revocatorio quando la Corte di cassazione ha comunque deciso sul motivo di ricorso, anche se ne abbia dato una lettura non condivisa dalla parte: in tal caso la doglianza investe un errore di giudizio sull'interpretazione del motivo.
  • Un fatto può dirsi "non controverso" solo se non ha formato oggetto di discussione processuale; se le parti lo hanno contestato o esso è divenuto controvertibile per effetto delle difese, la valutazione del giudice non è revocabile per errore di fatto.
  • La proposizione di una revocazione manifestamente inammissibile e contraria a consolidati indirizzi giurisprudenziali può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoAbuso del diritto

Testo integrale

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