Cassazione Civile, Ordinanza n. 06617/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio di appello definito con declaratoria di inammissibilità del gravame per tardività e con condanna del soccombente al pagamento delle spese in favore delle parti appellate. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alla regolazione delle spese di lite, deducendo due censure strettamente connesse: da un lato, la violazione dell'art. 92 c.p.c. e degli artt. 2, 4, 5 e 28 del d.m. n. 55/2014; dall'altro, la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe indicato in motivazione di liquidare le spese negli importi minimi previsti dal decreto parametri, escludendo la fase istruttoria non svolta, ma nel dispositivo avrebbe poi liquidato una somma diversa e non coerente con tale criterio. Le parti intimate non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'errore della Corte d'appello consistito nella divergenza tra motivazione e dispositivo sulla quantificazione delle spese non integra un vizio deducibile con ricorso per cassazione, perché si tratta di errore materiale o di calcolo correggibile con il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., rimesso alla Corte d'appello. Non vi è stata pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, poiché gli intimati non hanno resistito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla regolazione delle spese di lite, ma la doglianza è stata ritenuta non veicolabile in cassazione quando il vizio denunciato consiste in una divergenza tra motivazione e dispositivo correggibile con gli strumenti di correzione materiale.
artt. 2, 4, 5 e 28 del d.m. n. 55/2014
invocati per contestare la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi; la Corte ha escluso che la non coerenza della liquidazione tra motivazione e dispositivo possa essere fatta valere come vizio di legittimità.
individuati come rimedio corretto per sanare l'errore materiale o di calcolo derivante dalla difformità tra motivazione e dispositivo nella liquidazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La divergenza tra motivazione e dispositivo nella sola quantificazione delle spese di lite, quando sia riconducibile a un errore materiale o di calcolo, non integra di per sé un motivo di ricorso per cassazione, ma va fatta valere mediante il procedimento di correzione degli errori materiali.
- Quando il giudice di merito enunci in motivazione un criterio di liquidazione delle spese e nel dispositivo applichi una somma non coerente con quel criterio, il rimedio è quello previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., non l'impugnazione per cassazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se censura come vizio di legge o nullità una mera incongruenza correttibile tra motivazione e dispositivo, priva di autonoma consistenza decisoria.
- In assenza di costituzione degli intimati non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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