Cassazione Penale, Ordinanza n. 18702/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il condannato, tramite il difensore, ha impugnato l'ordinanza del 14 maggio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale oppure, in subordine, alla detenzione domiciliare. Il ricorso contestava il diniego, ma la Corte rileva che le censure erano frammentarie e non incidevano realmente sulla motivazione del provvedimento, che si fondava su due punti: mancanza di una revisione critica concreta da parte del richiedente e carattere itinerante dell'attività lavorativa, peraltro non formalizzata, tale da rendere difficoltoso il monitoraggio. Il ricorrente, in sostanza, sollecitava una nuova valutazione del merito dei fatti e proponeva una lettura alternativa dei dati posti a base del rigetto, per sostenere la propria affidabilità e la possibilità di reinserimento sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non illogica la motivazione del Tribunale di sorveglianza e ha osservato che le doglianze del ricorrente miravano soltanto a una rilettura del materiale fattuale e a ottenere una diversa valutazione di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato implicitamente quale misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale oggetto dell'istanza; la decisione non ne sviluppa il contenuto, ma valuta la legittimità del diniego basato su elementi di affidabilità e controllabilità del condannato.
richiamato implicitamente quale misura alternativa della detenzione domiciliare richiesta in subordine; la Corte non affronta i presupposti in astratto, ma conferma il diniego fondato sulla motivazione del giudice di sorveglianza.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso contro il diniego di misure alternative alla detenzione è inammissibile quando si limita a formulare censure frammentarie o generiche e, in sostanza, a chiedere una nuova valutazione dei fatti.
- La motivazione del tribunale di sorveglianza è immune da censura se si fonda su elementi non illogici e congrui, come l'assenza di una concreta revisione critica e la difficoltà di controllo derivante dalla concreta organizzazione dell'attività lavorativa del condannato.
- La deduzione dell'affidabilità del condannato e della sua capacità di reinserimento sociale non può essere fatta valere in cassazione come mera alternativa ricostruzione del merito, quando il giudice di sorveglianza abbia già compiuto una valutazione ragionevole dei presupposti della misura.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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