Cassazione Civile, Ordinanza n. 04517/2026 del 28/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto di pignoramento eseguito dall'agente della riscossione nelle forme dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973. Il contribuente ha contestato la legittimità del pignoramento deducendo che le cartelle di pagamento poste a monte non gli erano state notificate. La commissione tributaria regionale aveva invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che si trattasse di opposizione ad atto esecutivo successivo alla cartella e quindi devoluta al giudice ordinario, anche valorizzando l'asserita mancata contestazione della documentazione sulla notifica delle cartelle. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione delle norme sul riparto di giurisdizione, sostenendo che la giurisdizione spettasse al giudice tributario perché la censura investiva proprio la mancata notificazione degli atti presupposti del pignoramento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sul discrimine tra giurisdizione tributaria e ordinaria nelle controversie relative agli atti della riscossione coattiva: al giudice tributario spettano le questioni che incidono sulla pretesa tributaria fino alla valida notifica della cartella o dell'intimazione, mentre al giudice ordinario spettano le questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale e i fatti sostanziali successivi a quella notifica. Applicando tale criterio, ha affermato che l'impugnazione del pignoramento per omessa notifica delle cartelle prodromiche rientra nella giurisdizione tributaria. Ha inoltre precisato che le valutazioni della CTR sulla mancata contestazione della documentazione e sulla necessità della querela di falso attengono eventualmente al merito e non al riparto di giurisdizione, che va verificato ex ante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 1 e 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione delle regole sul riparto di giurisdizione e violazione di legge.
la Corte richiama l'interpretazione secondo cui, salvo i casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, le sezioni semplici possono trattare questioni di giurisdizione quando le Sezioni Unite si siano già pronunciate sulla medesima regola di riparto.
art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973
è indicato come la forma del pignoramento eseguito dall'agente della riscossione, rilevante per qualificare l'atto impugnato.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto atti della riscossione coattiva di entrate tributarie, il riparto di giurisdizione dipende dalla natura delle contestazioni: le questioni che investono la pretesa tributaria e i fatti che la incidono sino alla valida notifica della cartella o dell'intimazione appartengono al giudice tributario.
- Le doglianze relative alla mancata notificazione degli atti prodromici al pignoramento esattoriale rientrano nella giurisdizione tributaria, poiché incidono sulla stessa esistenza e opponibilità della pretesa azionata.
- La giurisdizione si determina ex ante, in base al contenuto della domanda e delle contestazioni formulate, senza che rilevino ai fini del riparto le valutazioni di merito sulla prova della notifica o sull'eventuale necessità di querela di falso.
- Quando la Corte di cassazione ha già fissato il principio regolatore di una questione di giurisdizione, la sezione semplice può decidere senza rimettere nuovamente alle Sezioni Unite.
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