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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21143/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della Corte d'appello di Trieste che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato (per il numero di migranti favoriti, per l'esposizione a pericolo della vita o dell'incolumità in occasione della fuga, per essere il fatto commesso da almeno tre persone e per il fine di profitto). Elezi contestava la mancanza del dolo e l'assenza di prove che la sua autovettura avesse svolto funzione di "staffetta", la riferibilità dell'incidente del furgone a lui e l'aggravante del profitto. Dauti contestava il concorso: sosteneva che la sua condotta fosse neutra (noleggio del furgone, messa a disposizione dell'auto) e al più compatibile con mera connivenza non punibile, e chiedeva il riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione ai sensi dell'art.114 c.p. e un contenimento della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi ritenendoli infondati. Sul piano fattuale e probatorio la Corte ha confermato che: Dauti aveva noleggiato e messo a disposizione i mezzi e la logistica (partecipazione non neutra); Elezi partecipò consapevolmente all'organizzazione, si incontrò in Slovenia con il conducente del furgone, svolse funzioni di staffetta nel tratto di rientro verso l'Italia ed era pertanto a conoscenza e consapevole dell'attività. Sono state ritenute provate le aggravanti: l'esposizione a pericolo della vita (l'incidente del furgone che sbatte contro un albero), il numero dei migranti, l'azione in più persone e la finalità di lucro (anche alla luce della distinta di pagamento Western Union rinvenuta nell'auto di Elezi e di corrispondenze ricostruite tra i mezzi e i partecipanti). L'attenuante della minima partecipazione ex art.114 è stata esclusa perché la partecipazione non è risultata marginale e, inoltre, per l'esistenza di aggravanti speciali legate al numero dei partecipanti. Conseguentemente restano confermate le condanne di merito (quali risultanti dalla sentenza di appello: anni 4 di reclusione e euro 100.000 di multa per ciascun imputato, come stabilito in appello).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    La Corte ha applicato il principio del concorso di persone ritenendo che contributi organizzativi e logistici (noleggio mezzi, messa a disposizione di autoveicoli, ruolo di staffetta e coordinamento temporale/territoriale) siano idonei a integrare sia il profilo oggettivo sia quello soggettivo del concorso nel reato di favoreggiamento.

  • art. 114 cod. pen.

    L'attenuante della minima partecipazione è stata esclusa: la Corte ha ritenuto che la condotta degli imputati non fosse marginale né sostituibile senza alterare la fattispecie, e ha ricordato che la riduzione non si applica ove intervengano aggravanti speciali legate al numero dei partecipanti.

  • art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (citati comma 3 lett. b e comma 3-ter lett. b e con richiamo alle aggravanti previste)

    Le aggravanti previste dalla normativa sull'immigrazione (esposizione a pericolo della vita o dell'incolumità, partecipazione in più persone, finalità di lucro) possono essere contestate e attribuite anche in presenza di ruoli differenziati tra i concorrenti quando risulta dall'insieme probatorio che l'agente ha aderito all'attività illecita e ne ha agevolato la realizzazione; la Corte ha ritenuto provate esposizione al pericolo e finalità di lucro anche per via indiziaria (contributi organizzativi, tempistica/contiguità dei veicoli, riscontri su pagamenti).

  • art. 23 d.l. n. 137 del 2020

    Norma procedurale sulla possibilità di trattazione scritta del procedimento: la Corte ha disposto e utilizzato la trattazione scritta ai sensi della norma per il giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Atti apparentemente neutrali (noleggio di veicoli, messa a disposizione di auto, predisposizione logistica) possono essere valutati come contributi rilevanti al concorso nel reato se inseriti in un contesto di organizzazione e coordinamento: non è necessario un contributo materiale diretto al momento dell'imbarco perché sussista concorso.
  • Il ruolo di "staffetta" è idoneo a dimostrare la consapevolezza e il dolo quando emerge un coordinamento temporale e geografico fra i mezzi e le persone coinvolte (ingressi ravvicinati, punti di valico comuni, incontri precedenti in territorio estero).
  • Le aggravanti (es. esposizione a pericolo della vita, agito in più persone, fine di lucro) possono essere ricavate anche da elementi indiziari convergenti: modalità della condotta, conseguenze (incidente), riscontri documentali e telefonici, distinte di pagamento collegabili all'imputato.
  • L'attenuante della minima partecipazione è limitata: non si applica se il numero dei concorrenti è elevato e/o se il contributo dell'imputato non è marginale; il giudice valuta la sostituibilità e la rilevanza della condotta nel contesto dell'organizzazione criminale.
  • La prova del dolo e della finalità di lucro può fondarsi su indizi concatenati (comportamenti preparatori, scambi e incontri ripetuti, tracce finanziarie), pertanto l'assenza di una ricevuta diretta non esclude la possibilità di inferire il profitto quando l'insieme delle prove è coerente.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, censure che richiedono una rivalutazione dei fatti o della valutazione rituale delle prove sono difficilmente ammesse se la motivazione della corte territoriale è logica e priva di vizi giuridici manifesti.

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