Cassazione Penale, Ordinanza n. 37036/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 17 ottobre 2025 della Corte d’appello di Palermo, che aveva confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 476 c.p. al capo A, assorbito il fatto contestato al capo B. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione, censurando il mancato ordine di acquisizione dell’originale del documento ritenuto contraffatto. Con il secondo ha lamentato violazione degli artt. 117 e 476 c.p. e vizio motivazionale quanto alla conoscenza della qualifica soggettiva del concorrente intraneus. Con il terzo ha invocato violazione degli artt. 131-bis, 62-bis e 133 c.p. e vizio motivazionale in relazione all’esclusione della particolare tenuità, al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. La memoria depositata il 19 giugno 2026, cinque giorni prima dell’udienza del 24 giugno 2026, è stata ritenuta tardiva rispetto al termine di quindici giorni previsto dall’art. 611, comma 1, c.p.p. Il testo non specifica la pena inflitta né descrive ulteriormente il documento o la condotta contestata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato e privo della necessaria specificità: la prova decisiva non assunta è deducibile in cassazione nei limiti indicati dalla legge e la Corte d’appello aveva motivato logicamente il mancato reperimento dell’originale, fondando la responsabilità sulla deposizione della persona esaminata, sulle valutazioni del consulente della parte civile circa la copia e sulla deposizione di un ulteriore teste; la difesa non aveva dedotto travisamento della prova. Il secondo motivo è stato ritenuto diretto a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, senza specifiche censure di legittimità né deduzione di travisamento. La richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., introdotta soltanto con motivi nuovi d’appello e non collegata ai motivi originari, è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 4, c.p.p.; le censure sulle attenuanti generiche e sulla pena sono state giudicate manifestamente infondate, essendo la motivazione d’appello congrua e avendo valorizzato i precedenti penali e la congruità della pena, inferiore alla media edittale, rispetto alla gravità concreta del fatto. La memoria tardiva non è stata presa in considerazione. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell’inammissibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato il giorno 19 giugno 2026, e dunque quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del giorno 24 giugno 2026, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
La memoria presentata oltre il termine di quindici giorni, computato a giorni interi e liberi prima dell’udienza, non viene presa in considerazione.
la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
La censura per mancata assunzione di prova decisiva in cassazione riguarda soltanto mezzi di prova dei quali sia stata chiesta l’ammissione secondo la disposizione richiamata.
considerato che il secondo motivo - che deduce la violazione degli artt. 117 e 476 cod. pen. e il vizio di motivazione, segnatamente in ordine alla conoscenza da parte del Bona della qualifica soggettiva del concorrente intraneus - !ungi dal muovere compiute alla censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso senza neppure addurre il travisamento della prova;
La Corte menziona la norma in relazione alla censura sulla conoscenza della qualifica soggettiva del concorrente intraneus, ma respinge il motivo perché prospetta una ricostruzione alternativa dei fatti senza specifiche censure di legittimità.
Rilevato che Calogero Bona ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, per quel che qui rileva, ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 476 cod. pen. (capo A. della rubrica, in esso assorbito il fatto di cui al capo B.);
La condanna confermata riguarda il delitto di falsità materiale in atto pubblico previsto dall’art. 476 c.p.; il fatto contestato al capo B è assorbito nel capo A.
la richiesta di applicazione della causa di non punibilità è stata avanzata irritualmente con i motivi nuovi di appello ma si tratta di una deduzione alle doglianze oggetto dell'originario atto di impugnazione
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità introdotta con motivi nuovi è inammissibile quando non costituisce sviluppo o migliore esposizione di censure già contenute nell’impugnazione originaria.
con riferimento all'esclusione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, la Corte distrettuale, con motivazione congrua e logica, ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato
La Corte richiama il diniego delle attenuanti generiche, ma la ragione di rigetto valorizzata è la congrua motivazione della decisione di merito sui criteri di commisurazione della pena.
con riferimento all'esclusione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, la Corte distrettuale, con motivazione congrua e logica, ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato, richiamando in particolare i suoi precedenti penali e la congruità della pena, inferiore al Medio edittale, rispetto alla concreta gravità del fatto;
La valutazione discrezionale sulla pena e sulle attenuanti è adeguatamente motivata quando il giudice indica gli elementi dell’art. 133 c.p. ritenuti prevalenti, compresi i precedenti penali e la gravità concreta del fatto; la pena inferiore alla media edittale è stata ritenuta congrua nel caso esaminato.
e tale inammissibilità deve essere qui rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.);
La Corte rileva l’inammissibilità della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. introdotta irritualmente con motivi nuovi d’appello.
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- La mancata assunzione di una prova decisiva può essere dedotta in cassazione soltanto per mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione secondo l’art. 495, comma 2, c.p.p.; la prova deve inoltre essere determinante per un esito diverso e incidere sulla struttura portante della decisione, non su aspetti secondari.
- Non è censurabile in cassazione la motivazione congrua e logica sulla mancata acquisizione di un documento originale quando la difesa si limita ad affermarne in modo assertivo la decisività, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione né dedurre il travisamento della prova.
- Il motivo di ricorso per cassazione che propone una ricostruzione alternativa del fatto, senza articolare una specifica censura di legittimità né dedurre il travisamento della prova, non supera il controllo di ammissibilità.
- I motivi nuovi d’impugnazione devono sviluppare o esporre meglio censure già tempestivamente formulate e restare collegati ai capi e ai punti già dedotti; non possono ampliare il petitum introducendo una richiesta autonoma tardiva.
- La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche non sono utilmente censurabili quando il giudice di merito espone in modo congruo e logico gli elementi dell’art. 133 c.p. ritenuti prevalenti, tra cui i precedenti penali e la gravità concreta del fatto.
- La memoria destinata al giudizio di cassazione deve essere depositata entro il termine di quindici giorni, computato a giorni interi e liberi prima dell’udienza; la memoria tardiva non viene esaminata.
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