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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04508/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 115/2002, relativo a dichiarazioni non veritiere o omissioni nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nel ricorso ha dedotto: 1) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 79 e 95 d.P.R. 115/2002, sostenendo che la domanda di patrocinio, poiché indicava per l'anno 2017 un reddito pari a zero, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile e quindi il fatto non sarebbe penalmente rilevante; 2) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva già accertato plurime falsità nelle dichiarazioni reddituali e omissioni sulle variazioni del reddito del nucleo familiare, tali da integrare oggettivamente la fattispecie incriminatrice. Ha inoltre ritenuto correttamente esclusa la particolare tenuità del fatto per l'apprezzato disvalore della condotta e l'intensità del dolo, e ha considerato insindacabile in sede di legittimità il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti, essendo sorretto da motivazione non illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 resta ferma; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure relative alla rilevanza penale delle falsità nella domanda di patrocinio, alla non punibilità per particolare tenuità del fatto e al bilanciamento delle circostanze.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    La norma incriminatrice punisce le falsità o le omissioni contenute nella dichiarazione sostitutiva resa ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la mera presenza di dichiarazioni false o di omissioni rilevanti integra il fatto tipico.

  • art. 79 d.P.R. 115/2002

    È richiamato dalla difesa per sostenere l'inammissibilità della domanda di patrocinio; la Corte non accoglie l'assunto e ribadisce che la falsità delle dichiarazioni reddituali resta penalmente rilevante.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata esclusa in ragione del disvalore oggettivo della condotta e dell'intensità del dolo, con motivazione ritenuta congrua e immune da illogicità.

  • artt. 79 e 95 d.P.R. 115/2002

    Il rapporto tra le due disposizioni non esclude la punibilità per le falsità contenute nella richiesta di patrocinio; la violazione rileva quando le dichiarazioni sostitutive siano false o omissive rispetto ai redditi effettivi.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche e il loro bilanciamento con l'aggravante costituiscono valutazione discrezionale di merito, censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrio.

Massime di principio

  • Nel reato di falsità nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la rilevanza penale è integrata dalle falsità o omissioni contenute nella dichiarazione sostitutiva, a prescindere dalle conseguenze amministrative della domanda, quando tali dichiarazioni incidano sui presupposti reddituali previsti dalla legge.
  • La particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa quando la condotta presenti un apprezzabile disvalore oggettivo e l'elemento soggettivo evidenzi un'intensità del dolo non trascurabile; tale giudizio è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione sufficiente e non arbitraria.
  • Le censure che mirano a rivalutare il merito della prova o la ponderazione delle circostanze non consentono, di regola, l'annullamento in cassazione quando la motivazione della sentenza impugnata sia coerente con le risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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