Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19472/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a una cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada. L'opposizione era stata respinta dal giudice di pace di Roma, con condanna dell'opponente alle spese in favore sia di Roma Capitale sia dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. In appello, l'interessato impugnava solo la condanna alle spese in favore del Comune, ritenendola non dovuta; il Tribunale riformava la decisione di primo grado, poneva le spese di primo grado a carico della sola Agenzia delle Entrate-Riscossione e compensava le spese di appello per reciproca soccombenza. Con il ricorso per cassazione, il ricorrente deduceva violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, avendo il Tribunale accolto integralmente l'appello, non avrebbe potuto disporre la compensazione delle spese, dovendo invece applicare il principio di soccombenza; inoltre contestava che l'appellante avesse effettivamente messo in discussione la possibilità astratta di porre le spese a carico di Roma Capitale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di appello avesse correttamente interpretato le difese svolte, dalle quali risultava che l'appellante non si era limitato a contestare la quantificazione delle spese, ma aveva formulato doglianze più ampie, respinte nel merito. La Corte ha ribadito che la soccombenza va valutata unitariamente con riguardo all'esito finale della lite e non separatamente per singoli gradi o fasi del processo; pertanto, poiché l'opposizione era stata respinta nel merito dal giudice di pace e il gravame era stato accolto solo parzialmente, non era configurabile un errore di diritto nella compensazione delle spese. È stato inoltre richiamato il principio per cui il controllo di legittimità non può investire la discrezionalità del giudice di merito nella compensazione delle spese, salvo il limite del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    regola la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza, che però va valutato in relazione all'esito finale della lite.

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione delle spese nei limiti previsti dalla legge; la scelta del giudice di merito è discrezionale e sindacabile solo nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.

    richiamato quale base per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il criterio della soccombenza va riferito unitariamente all'esito finale della controversia e non frazionato per singoli gradi o fasi del giudizio.
  • La compensazione delle spese disposta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo entro limiti ristretti, essendo in via generale espressione di valutazione discrezionale, salvo il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
  • Se l'impugnazione è accolta solo parzialmente e l'esito complessivo della lite non è favorevole alla parte che contesta le spese, non è configurabile violazione automatica degli artt. 91 e 92 c.p.c. per il solo fatto che uno dei gradi abbia avuto esito favorevole per tale parte.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.