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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51480/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per i reati di falso ideologico in atto pubblico (capo a) e violata consegna (capo c). Il ricorrente ha sostenuto di aver effettivamente eseguito i controlli sugli arresti domiciliari (vedendoli aprire/chiudere le porte senza fermare l'auto), ha contestato l'attendibilità del collega testimone Stefanelli, ha negato il dolo per il falso e ha dedotto che le prescrizioni della consegna erano generiche (non richiedendo modalità specifiche di controllo). Inoltre ha denunciato la mancata motivazione relativa al rigetto della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo alla responsabilità penale: ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che i controlli non fossero stati effettuati, fondando la decisione su elementi indiziari (inverosimilità della ricostruzione dell'imputato, dichiarazione del collega Stefanelli, incongruenze fra il resoconto dell'ordine di servizio e la versione resa in giudizio). Tuttavia la Cassazione ha accolto il motivo relativo alla mancata motivazione circa la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., rilevando che tale causa può essere applicata anche ai fatti antecedenti la modifica normativa e può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello; la Corte d'appello non ha dato una valutazione esplicita e documentata sul punto. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla questione della non punibilità ex art. 131-bis c.p. e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo esame su tale specifico punto, mentre la condanna sostanziale è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa estintiva di cui all'art. 131-bis, nella formulazione più ampia introdotta dal d.lgs. 30/10/2022, n. 150, si applica anche a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della modifica; può essere valutata d'ufficio dal giudice d'appello e richiede una motivazione esplicita sulla sua applicabilità o esclusione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Per analogia con le cause di proscioglimento che richiedono declaratoria immediata, si ricava la possibilità che la causa di non punibilità venga rilevata d'ufficio dal giudice d'appello

  • Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 17190 del 16/03/2023 (Di Mento)

    Giurisprudenza citata a conferma del principio di applicabilità retroattiva dell'art. 131-bis ai fatti anteriori alla riforma

  • Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020 (Ugboh)

    Giurisprudenza che consente la rilevazione d'ufficio di istanze analoghe in appello, anche se formulate in fasi successive del processo

  • Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021 (Cincolà)

    Principio secondo cui la mancata considerazione esplicita della causa di non punibilità può considerarsi implicitamente respingente se la struttura argomentativa della sentenza richiama elementi che escludono la valutazione del fatto in termini di particolare tenuitù

Massime di principio

  • Quando l'imputato afferma di avere eseguito attività di controllo senza documentazione, il giudice valuta coerenza interna della versione, testimonianze contrarie e riscontri documentali (ordini di servizio, filmati, ecc.). Incongruenze possono far ritenere l'omissione anche se non esiste prescrizione formale sulle modalità del controllo.
  • La genericità di una consegna non giustifica l'omissione totale del controllo: la condotta è valutata in base alla concreta attuazione del dovere imposto.
  • L'affermazione di inattendibilità di un testimone richiede al difensore elementi specifici per scalfire la dichiarazione; la mera asserzione di gravitaù dei reati a carico del testimone non annulla il valore probatorio della sua deposizione se la corte la ritiene credibile.
  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. può essere applicata anche retroattivamente e può essere rilevata o valutata d'ufficio in appello; il giudice d'appello deve esprimere motivazione specifica sull'applicabilità o esclusione della causa, altrimenti la Cassazione annulla e rinvia.
  • Quando i fatti sono di modesta gravità, l'imputato è incensurato e la pena è contenuta, sussistono i presupposti che possono favorire l'applicazione della causa di non punibilità o misure attenuanti, ma ciò richiede un esame motivato e non implicito.

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