Cassazione Penale, Ordinanza n. 08436/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso riguarda un'ordinanza della Corte di appello che ha revocato la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente ha contestato la legittimità della revoca sostenendo, in sostanza, che il reato definito con sentenza di patteggiamento era stato successivamente dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., e che tale estinzione avrebbe dovuto impedire la revoca del beneficio concesso con la medesima sentenza, anche se nel quinquennio di sospensione fosse stato commesso un ulteriore delitto. La Corte richiama però il principio secondo cui la revoca della sospensione condizionale opera di diritto quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 168 c.p., ha natura dichiarativa ed effetti ex tunc; nel caso concreto, al momento del provvedimento di revoca, l'estinzione del reato non era ancora stata dichiarata, sicché le doglianze sono state ritenute infondate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il principio invocato dal ricorrente, secondo cui la declaratoria di estinzione del reato oggetto di patteggiamento impedisce la revoca della sospensione condizionale, non fosse applicabile al caso concreto, perché la revoca era intervenuta prima della declaratoria di estinzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto quando, nel periodo di sospensione, il condannato commette un nuovo reato o non adempie agli obblighi impostigli, oppure riporta altra condanna che, cumulata con quelle sospese, superi i limiti dell'art. 163 c.p.; la revoca ha natura dichiarativa ed effetti ex tunc.
È richiamato come parametro dei limiti di pena rilevanti ai fini della revoca della sospensione condizionale.
La dichiarazione di estinzione del reato oggetto di patteggiamento impedisce la revoca della sospensione condizionale concessa con la medesima sentenza; il rito speciale non consente un successivo intervento giudiziale di revoca non previsto dalla legge.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena opera di diritto al verificarsi dei presupposti legali e ha natura dichiarativa, con effetti retroattivi dal momento in cui si verifica la condizione risolutiva.
- La successiva declaratoria di estinzione del reato definito con patteggiamento impedisce la revoca della sospensione condizionale concessa con quella sentenza, ma tale effetto opera solo se l'estinzione è già stata dichiarata prima del provvedimento di revoca.
- In materia di patteggiamento, l'estinzione del reato produce effetti definitivi e irreversibili che non consentono un successivo intervento giudiziale di revoca non previsto dall'art. 445 c.p.p. o da altre norme.
- La censura relativa all'illegittimità della revoca della sospensione condizionale è infondata quando, al momento della revoca, non era ancora intervenuta la declaratoria di estinzione del reato presupposto.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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