Cassazione Civile, Sentenza n. 34376/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della delibera CONSOB n.21450/16.07.2020 che sanzionava Azimut per: 1) violazione degli artt. 17, comma 4 del Reg. UE n. 596/2014 (Reg. MAR) e 114, comma 3 del d.lgs. n.58/1998 (T.U.F.) per il ritardo di cinque giorni nella pubblicazione di un comunicato ("Stime preliminari" del 15.01.2018) contenente informazioni ritenute price sensitive; 2) violazione dell'art. 115‑bis T.U.F. per non avere predisposto il registro degli insider (lista delle persone che avevano accesso alle informazioni privilegiate) durante il periodo di ritardo. Azimut contestava la natura privilegiata delle informazioni (sosteneva che fossero già in parte di dominio pubblico per un'intervista su "Milano Finanza" dell'11.11.2017) e la significatività/relazione causale tra quelle stime e la variazione del prezzo, anche a causa della quasi concomitante diffusione di un secondo comunicato relativo a Timone.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Azimut, confermando la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva ritenuto provata la natura privilegiata delle "Stime preliminari" e l'illecito ritardo nella loro comunicazione senza ricorso alla procedura di rinvio prevista dall'art. 17 Reg. MAR. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla significatività e sull'impatto sul prezzo (anche con verifica ex post), ha escluso la nullità della motivazione e ha ritenuto irrilevante la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE (acte clair / giurisprudenza consolidata). Il ricorso è quindi rigettato; Azimut condannata al pagamento delle spese di giudizio e al contributo unificato secondo la normativa vigente; liquidate le spese processuali a favore della CONSOB in euro 4.200,00 oltre oneri.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 596/2014 (Reg. MAR), art. 7
"informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari" e che "un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento"
La Corte ha richiamato il requisito della "significatività" come duplice (criterio oggettivo: impatto sui prezzi; criterio soggettivo: incidenza sulle scelte dell'investitore ragionevole). La valutazione principale è ex ante, ma è ammessa una verifica ex post per confermare la price sensitivity.
Regolamento (UE) n. 596/2014 (Reg. MAR), art. 17, par. 1 e par. 4
"l'emittente deve comunicare, quanto prima possibile", e possibilità di ricorrere alla procedura del ritardo con garanzie (es.: Registro Insider)
L'obbligo di disclosure è immediato salvo i casi tassativi in cui si ricorra alla procedura di ritardo (art. 17, par. 4): quest'ultima richiede condizioni e misure di controllo, inclusa la tenuta del Registro Insider; il mancato ricorso legittimo al ritardo integra violazione.
d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.), art. 114, comma 3
Rimanda agli obblighi di disclosure e cooperazione con la normativa europea: la violazione dell'obbligo di comunicazione tempestiva delle informazioni privilegiate integra illecito ai sensi del TUF.
d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.), art. 115‑bis
Prevede l'obbligo di mantenere un registro degli insider quando rilevanti informazioni privilegiate vengono ritardate; la mancata istituzione/aggiornamento del registro è sanzionabile.
Considerando 14 e 15 del Reg. MAR
Il considerando 14 sottolinea che l'investitore ragionevole basa le decisioni sulle informazioni già in suo possesso; il 15 ammette che analisi ex post possano confermare l'effettiva sensibilità sul prezzo. La Corte li ha usati per motivare sia l'approccio ex ante sia la possibilità di verifica ex post.
Art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione richiamati)
Richiamato in relazione ai motivi dedotti (nullità per vizio motivazionale e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha rigettato le censure, ritenendo adeguata la motivazione per relationem e l'esame dei fatti di merito.
Richiamato dalla ricorrente per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto sussistente la pronuncia sugli specifici profili dedotti.
Art. 267 TFUE (rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE)
La Corte ha ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale (acte clair / giurisprudenza consolidata), ritenendo possibile una decisa interpretazione nazionale delle norme MAR coinvolte.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Norme sul contributo unificato: essendo il ricorso rigettato, opera l'obbligo del pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni integralmente rigettate.
Massime di principio
- Per qualificare un'informazione come privilegiata occorrono congiuntamente: precisione, natura non pubblica, inerente all'emittente e significatività (capacità di influenzare il prezzo).
- La valutazione della "significatività" deve essere principalmente ex ante (cosa probabilmente avrebbe fatto un investitore ragionevole), ma il giudice può anche utilizzare verifiche ex post (es. effetto osservato sul prezzo) per confermare la natura price sensitive.
- La procedura di ritardo prevista dall'art. 17 Reg. MAR è eccezionale e richiede l'adozione di garanzie (es. Registro Insider); il mancato rispetto di tale procedura quando le condizioni di ritardo sussistono può dar luogo a sanzioni.
- La concomitanza di più comunicati price sensitive non esclude automaticamente la significatività di ciascuno: il giudice di merito valuta se ciascuna informazione, singolarmente o complessivamente, poteva influenzare le decisioni dell'investitore ragionevole.
- La motivazione giudiziale può essere resa anche per relationem se il giudice mostra di avere consapevolmente recepito e valutato il contenuto degli atti richiamati; l'onere dell'impugnante è di specificare punti di insufficienza motivazionale.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE può essere ritenuta non necessaria quando la questione è già chiarita da giurisprudenza comunitaria o l'interpretazione è manifestamente evidente (Cilfit/acte clair).
- In contenziosi su disclosure finanziaria, gli emittenti dovrebbero adottare processi interni rigorosi per valutare ex ante la price sensitivity delle informazioni e, se necessario, attivare la procedura di ritardo e tenere il Registro Insider per limitare rischi sanzionatori.
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